Il nuovo protocollo per il contrasto ed il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro.

Il nuovo protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro, siglato in data 6 aprile 2021, ha integrato, ed in parte sostituito, le disposizioni contenute nel precedente protocollo del 24 aprile 2020 riguardanti i dispositivi di protezione, la gestione delle trasferte, le attività formativi e la sorveglianza sanitaria. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, il nuovo protocollo, oltre ad aver ribadito che va assolutamente privilegiato il lavoro agile o da remoto, precisa che le trasferte sono consentite, previa valutazione dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Si ritiene doveroso precisare che, in materia di sorveglianza sanitaria, il ruolo del medico competente viene ancora più rimarcato. Quest’ultimo attua, tra l’altro, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili secondo quanto previsto dal D.L. 34/2020 e può anche suggerire l’adozione di strategie di testing/screening, qualora risultassero utili al contenimento del Coronavirus.

L’importanza del medico competente è evidenziata anche da una circolare del 12 aprile 2021 del Ministero della Salute, nella quale si precisa che sarà a quest’ultimo, ove nominato, che andrà indirizzato il referto molecolare negativo necessario per il rientro di chi era rimasto positivo dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, e sarà sempre il medico competente a dover verificare l’idoneità alla mansione dei lavoratori ammalati, con sintomi gravi o per cui è stato necessario il ricovero, una volta che si siano negativizzati. Tale visita si rende obbligatoria anche nell’ipotesi in cui non siano trascorsi i 60 giorni di malattia continuativi.

Si intende oltremodo precisare che, con la suddetta circolare del Ministero della Salute, sono stati ridotti i tempi previsti per il rientro in servizio dei lavoratori positivi con sintomi meno gravi e per gli asintomatici: una volta negativizzati, nel primo caso il via libera può arrivare dopo 10 giorni di isolamento, di cui almeno 3 senza sintomi, nel secondo dopo soli 10 giorni. Si aggiunge, infine, per completezza d’informazione, che al lavoratore che è stato un contatto stretto di un caso positivo, spetta una quarantena di 10 giorni, al termine dei quali, per il rientro in servizio, serve un tampone negativo.

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