Ricorsi amministrativi: le novità del regolamento aggiornato.

L’INPS, come reso noto nella circolare n. 48 del 17 maggio 2023, ha provveduto ad aggiornare il Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Istituto.

Modalità di presentazione del ricorso

I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello centrale e periferico devono essere presentati, direttamente dall’interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica.

In caso di assistenza da parte di un Istituto di patronato o altro intermediario abilitato, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell’Istituto di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato – in fase di ricorso ovvero anche in una fase precedente – regolare mandato da allegare al ricorso medesimo.

Sempre in via telematica devono essere altresì presentati i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.

Termini per la presentazione del ricorso

In linea generale, nel calcolo dei termini per la presentazione del ricorso, non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.

Il provvedimento emesso dall’Istituto può essere impugnato entro 90 giorni dalla sua ricezione, fatto salvo il termine ridotto di 30 giorni per la presentazione del ricorso ai Comitati di vigilanza, per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi e per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria.

Cause di inammissibilità e improcedibilità

Il ricorso è inammissibile qualora sia presentato in forma cartacea, sia rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Istituto, sia carente di uno o più elementi essenziali, tratti di materia non riconducibile all’ambito di competenza dell’Istituto, sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l’emissione del provvedimento, sia presentato da persona non legittimata ad agire, sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale, avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato o qualora sia presentato oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.

Il ricorso è invece improcedibile qualora, successivamente alla presentazione, sopravvengano cause che facciano venire meno l’interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato o qualora intervenga una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.

Decisione del ricorso

Il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione dello stesso, come attestata dal protocollo informatico.

Tuttavia, il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza del suddetto termine.

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