Autotutela: nuove regole, termini e procedure.

L’INPS rende noto, nella circolare n. 48 del 2023, di aver aggiornato il Regolamento sulle disposizioni in materia di autotutela dei provvedimenti adottati.

Attraverso l’esercizio dell’autotutela, l’INPS può intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, contribuendo, in tale modo, a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.

Ambito di applicazione

L’INPS può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti:

a) annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;

b) rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;

c) convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;

d) revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.

Istruttoria

La fase istruttoria del procedimento di autotutela è curata dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame e comprende, tra le altre attività, le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento, nonché l’acquisizione, preferibilmente in via telematica, della documentazione, la verifica della stessa e delle informazioni necessarie alla definizione del procedimento medesimo.

Qualora in fase istruttoria dovessero emergere istanze di revisione relative all’integrazione documentale di domande già presentate ma incomplete (con riferimento a documentazione esistente al momento della presentazione della domanda e non allegata per mero errore), l’Ufficio procederà con la massima sollecitudine ad accogliere la domanda di prestazione originariamente presentata dall’utente, chiudendo in questo modo l’istanza di revisione.

L’intera fase istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio. Tale termine decorre: dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.

Rettifica

La rettifica rappresenta una forma di autotutela con effetti confermativi del provvedimento originale, che consente di correggere un provvedimento affetto da mera irregolarità, vale a dire un provvedimento che contiene un difetto lieve che non ne inficia la validità.

La rettifica non è preceduta da valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati coinvolti. Il provvedimento di rettifica deve essere assunto dal Responsabile entro 30 giorni dall’avvio del procedimento.

Revoca

La revoca è un atto con il quale il provvedimento viene ritirato con effetto non retroattivo che può essere adottato solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni legittimanti:

– sopravvenienza di motivi di interesse pubblico alla luce dei quali non appaia più opportuna la perdurante efficacia del provvedimento;

– mutamento della situazione di fatto sottesa al rilascio del provvedimento, non prevedibile al momento dell’adozione dello stesso e tale da giustificare la complessiva revisione della precedente determinazione;

– rivalutazione dell’interesse pubblico originario, salvo per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Il provvedimento deve essere assunto entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.

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