Sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici: rinnovato il CCNL.

In data 11 maggio 2023, F.A.C.I. e F.I.U.D.A.C./S. hanno rinnovato il CCNL dei sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici.

Classificazione del personale

La classificazione del personale viene riformata con la previsione di 3 livelli:

– 1’ livello: lavoratori specializzati che possiedono conoscenze avanzate ed elevate capacità tecniche e professionali, ottenute a seguito sia di specifica esperienza sia di idonea formazione;

– 2’ livello: lavoratori che stanno completando, attraverso l’acquisizione di esperienza lavorativa e la partecipazione a specifici corsi di formazione, il loro percorso formativo;

– 3’ livello: lavoratori che applicano semplici conoscenze pratiche e neoassunti senza precedente esperienza di lavoro nel campo.

Passaggi di livello

I lavoratori di 3’ livello, dopo 18 mesi di anzianità di servizio e il raggiungimento di 20 crediti formativi ottenuti attraverso la frequenza di corsi di formazione specifici, passano al 2’ livello.

I lavoratori di 2’ livello, dopo 18 mesi di anzianità di servizio e il raggiungimento di 45 crediti formativi (20 già acquisiti e 25 da acquisire) ottenuti attraverso la frequenza di corsi di formazione specifici, passano al 1’ livello.

I sacristi attualmente al 2’ livello, con almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento dell’entrata in vigore del nuovo CCNL passano al 1’ livello.

I sacristi con meno di 36 mesi di servizio passeranno al 1’ livello al raggiungimento dei 36 mesi, con il maggior numero di crediti formativi ottenuti dal 1° gennaio 2024.

Una tantum

Ai sacristi in forza al 1° gennaio 2022 spetta un’una tantum – che non ha riflessi su alcun istituto retributivo e di legge – pari a € 1.050, così corrisposta:

– € 700 entro il 31 ottobre 2023;

– € 350 entro il 30 aprile 2024.

Agli assunti successivamente al 1° gennaio 2022, l’una tantum verrà riproporzionata in base al numero di mesi di anzianità.

Ai sacristi part-time l’importo sarà riproporzionato in base all’orario svolto (ore settimanali stabilite/44).

Minimi tabellari

Gli importi della retribuzione sono i seguenti:

LivelloImporti mensili
Dal 1.7.2023Dal 1.1.2024Dal 1.1.2025
11.300,001.320,001.350,00
21.260,001.280,001.310,00
31.100,001.120,001.150,00

Gli importi sono determinati in relazione all’effettivo orario di lavoro per il tempo parziale, calcolando la retribuzione oraria nella misura di 1/190 della retribuzione mensile.

Assenza contrattuale

Nel periodo di assenza contrattuale verrà riconosciuta la maggiorazione del 15% della retribuzione minima.

Ente bilaterale

Dal 1° luglio 2023 la contribuzione all’Ente bilaterale, confermata nei valori in atto, è calcolata sul valore convenzionale di € 1.000,00 per 13 mensilità (riproporzionato nei part-time).

Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore un E.d.r. pari al 6% del minimo tabellare, per 14 mensilità, non assorbibile e rientrante nella retribuzione di fatto.

Aumenti periodici di anzianità

Sono previsti scatti di anzianità biennali da corrispondere fino al raggiungimento del 40° anno di servizio con lo stesso datore di lavoro.

L’importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 2023 è il seguente:

– € 28,00 per anzianità di servizio superiore a 10 anni;

– € 18,00 per anzianità di servizio inferiore a 10 anni, senza alcun ricalcolo del valore degli scatti pregressi.

Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. L’anzianità di servizio viene calcolata con riferimento all’occupazione del sacrista presso una chiesa o eventualmente più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.

Mensilità aggiuntive

La tredicesima e la quattordicesima sono pari a una mensilità della normale retribuzione di fatto.

Hanno diritto alla quattordicesima i sacristi di tutti i livelli, compresi quelli assunti al 2’ livello ai sensi del CCNL 18 luglio 2018 al momento dell’entrata in vigore del CCNL 11 maggio 2023.

Buoni pasto

Da luglio 2023 vengono introdotti i buoni pasto nella misura di € 5,00 per giorno lavorativo. I buoni non spettano in caso di part-time orizzontale con orario inferiore a 24 ore settimanali e in caso di prestazione di 4 ore giornaliere e non vengono erogati in caso di assenza per ferie, permessi non retribuiti, malattia o infortunio (compreso il ricovero ospedaliero).

Orario normale

Viene precisato che il lavoro prestato di domenica è considerato ordinario e il giorno di riposo sostitutivo verrà concordato con il datore di lavoro.

Viene meno il riferimento all’orario massimo settimanale (48 ore per ogni periodo di 7 giorni).

Riposo settimanale

Previo accordo con il parroco ed evitando le festività o solennità liturgiche nazionali o locali, per 3 volte nell’anno solare è possibile spostare il giorno di riposo settimanale alla domenica.

Festività

Si considera festiva la festa del Patrono della chiesa, quando non coincidente con il Santo Patrono del luogo.

La gratifica pasquale viene elevata a € 100 e si stabilisce che venga sempre corrisposta con la retribuzione di aprile. In caso di assunzione da meno di 1 anno, verrà corrisposta la quota spettante in dodicesimi.

Ex festività

In luogo dei giorni sostitutivi delle ex festività sono riconosciute 32 ore di permesso retribuito, che se non saranno fruiti entro il 30 giugno successivo verranno monetizzati.

Ferie

Le ferie annuali sono rideterminate in 26 giorni lavorativi, non essendovi più ricompresi i 4 giorni di ex festività.

Viene meno la norma per cui le ferie possono essere godute al massimo in 2 distinti periodi annui.

Malattia

I giorni di ricovero ospedaliero sono esclusi dal calcolo del comporto mobile.

Viene previsto un periodo di aspettativa non retribuita successivo al periodo di comporto mobile, di massimo 6 mesi, non valido ad alcun fine o istituto contrattuale.

Permessi

Ai membri della Giunta Nazionale FIUDAC/S spettano 2 giorni all’anno di permesso retribuito per partecipare alle riunioni di Giunta.

Ai lavoratori assenti a causa del servizio prestato presso l’ENBIFF spettano permessi retribuiti in relazione alle attività svolte (al massimo 15 giorni).

I permessi retribuiti per la partecipazione a ritiri spirituali e a corsi di aggiornamento liturgico e professionale sono elevati a 10 giorni annui.

Lavoro a tempo parziale

Il rapporto a tempo parziale ha natura volontaria per entrambe le parti, che possono concordemente modificare l’orario di lavoro e altresì trasformare il tempo parziale in tempo pieno.

I lavoratori già in forza hanno priorità nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno o viceversa rispetto ad eventuali nuove assunzioni, a parità di inquadramento.

La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata.

Le ore di lavoro supplementare – cioè quello prestato, su base volontaria, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno – verranno retribuite con la maggiorazione del 35% della quota oraria della retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il TFR.

Le parti possono concordare, per iscritto, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione della prestazione, con un preavviso di 2 giorni.

Disciplina per i grandi luoghi di culto

Viene introdotta una specifica disciplina per i lavoratori di santuari, basiliche e chiese con grande afflusso di fedeli, che si sostituisce ai corrispondenti articoli del CCNL.

Classificazione del personale

La classificazione del personale è la seguente:

– 1’ livello: lavoratori specializzati che possiedono conoscenze avanzate ed elevate capacità tecniche e professionali, conseguite a seguito sia di specifica esperienza sia di idonea formazione documentata da 70 crediti formativi;

– 2’ livello: lavoratori che possiedono buone conoscenze e buone capacità tecniche e professionali, raggiunte a seguito sia di specifica esperienza sia di idonea formazione documentata da 45 crediti formativi;

– 3’ livello: lavoratori che stanno completando, attraverso l’acquisizione di esperienza lavorativa e la partecipazione a specifici corsi di formazione, il loro percorso formativo documentato da 25 crediti formativi;

– 4’ livello: lavoratori che possiedono semplici conoscenze pratiche.

Passaggi di livello

L’assunzione a termine a cui segua immediatamente la riconferma a tempo indeterminato concorre a determinare il calcolo dei tempi di passaggio da un livello all’altro.

Il lavoratore neoassunto senza precedente esperienza di lavoro entra al 4’ livello e passa automaticamente al 3’ livello dopo 12 mesi di lavoro e 20 crediti formativi. Dopo 12 mesi e un totale di 45 crediti formativi (20 già acquisiti + 25 nuovi) passa automaticamente al 2’ livello. Il passaggio dal 2’ al 1’ livello sarà concertato con il datore di lavoro dopo almeno 12 mesi e un totale di 70 crediti formativi (45 già acquisiti + 25 nuovi). Dopo il 3’ diniego in 24 mesi da parte del datore di lavoro, il lavoratore potrà richiedere la mediazione dell’ENBlFF (fra una richiesta e la successiva dovrà trascorrere un periodo minimo di 8 mesi).

ll personale inquadrato al 1’ livello ai sensi del CCNL del 18 luglio 2018 verrà inquadrato al 1’ livello del CCNL 11 maggio 2023.

Minimi tabellari

Gli importi della retribuzione sono i seguenti:

LivelloImporti mensili
Dal 1.7.2023Dal 1.1.2024Dal 1.1.2025
11.500,001.600,001.700,00
21.450,001.500,001.550,00
31.400,001.450,001.500,00
41.300,001.300,001.350,00

Divisori

I divisori orari sono 168 (orario di 40 ore settimanali) e 148 (orario di 36 ore settimanali)

Buoni pasto

Vale la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori (v. supra), ma l’importo è pari a € 6,00 per giorno lavorativo.

Trasferta

Nel caso di trasferta oltre i 30 km. dalla sede di lavoro, spetta la maggiorazione del 30% della normale retribuzione e un importo di € 50 giornalieri.

In caso di prestazione superiore al normale orario della turnazione, spetta un ulteriore importo forfettario di € 15.

Orario normale

L’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali ovvero in 36 ore settimanali nel caso di anzianità di servizio ininterrotta pari o superiore a 20 anni, distribuite su 6 giorni lavorativi, dal lunedì alla domenica.

La prestazione nella giornata di domenica è maggiorata del 30%. In caso di prestazione oltre la normale turnazione, la maggiorazione sarà del 60%.

Qualora il santuario o la basilica siano aperti ai fedeli con un orario, anche spezzato, superiore a 8 ore quotidiane, il lavoro potrà essere organizzato in turni, a rotazione settimanale, con riposo scalare nel 7° giorno di attività (il lavoratore potrà presentare una diversa scelta per iscritto). L’organizzazione dei turni garantirà almeno 1 riposo mensile coincidente con la domenica, altrimenti la prestazione nella 4° domenica consecutiva sarà considerata straordinario domenicale.

La suddetta disciplina sostituisce anche la disciplina del riposo settimanale prevista per la generalità dei lavoratori (art. 14).

Lavoro a tempo parziale

Vale la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori (v. supra), con le seguenti specifiche.

Per gli assunti a tempo indeterminato con anzianità di servizio pari o superiore a 20 anni con lo stesso ente, il limite orario massimo settimanale part-time è fissato a 24 ore.

Gli assunti part-time a tempo indeterminato con anzianità pari o superiore a 20 anni con lo stesso ente, con orario pari o superiore a 25 ore settimanali, passeranno automaticamente all’orario full-time (36 ore settimanali).

Per il riproporzionamento degli istituti contrattuali, il riferimento è all’orario di 40 ore settimanali.

In caso di nuove assunzioni, al lavoratore part-time già in forza spetta il diritto di precedenza nella trasformazione del contratto da part- time a full-time, anche in caso di assunzioni a termine e in misura di orario inferiore ai lavoratori già assunti.

L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, almeno nei seguenti casi: esigenze di tutela della salute certificate dal SSN e comprovata instaurazione di altra attività lavorativa. La denuncia potrà essere effettuata quando siano decorsi 6 mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno 1 mese.

Decorrenza

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.

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