ISCRO: presentazione domande entro il 31 ottobre 2021.

L’Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (c.d. ISCRO) è riconosciuta ai titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, che hanno subito perdite del 50% rispetto ai 3 anni anteriori all’anno precedente alla domanda e con reddito inferiore ad € 8.145,00. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che l’indennità in questione, spetta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA.

Si aggiunge, altresì, che l’importo spettante è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda. La prestazione, inoltre, non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.

Si ritiene opportuno comunicare, che la domanda in cui sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse, deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, in via telematica, entro la scadenza del 31 ottobre 2021.

Infine, il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità del Reddito di cittadinanza.
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