Congedo parentale: le nuove regole.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 70 del 31 marzo 2022, ha approvato lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che le novità previste dal suddetto Decreto, riguardano il congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni, che potranno essere richiesti dal padre anche nei 2 mesi antecedenti al momento della nascita o comunque entro i 5 mesi successivi. Inoltre, è stato riconosciuto un periodo facoltativo più ampio, retribuito al 30% per 9 mesi ed esteso fino ad 11 mesi, da fruire entro i 12 anni del bambino. Si ritiene opportuno comunicare, che in questo periodo di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa, è riconosciuta un’indennità identica a quella per la maternità, pari all’80% della retribuzione.

Si aggiunge, altresì, che nel nuovo provvedimento, è previsto anche l’accesso alla maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio per le lavoratrici autonome e libere professioniste.

Infine, per completezza d’informazione, per quanto riguarda i rapporti con il datore di lavoro, è richiesto un preavviso di 5 giorni da parte del lavoratore ed, in caso di rifiuto al riconoscimento di questo diritto, scatta una sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 2582,00.

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