Obbligo di informazione per i datori di lavoro che avviano collaborazioni.

L’ultimo provvedimento esaminato dal Consiglio dei ministri è lo schema Dlgs, relativo alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che lo schema di Decreto di cui trattasi, conferma i nuovi obblighi di informazione per i datori di lavoro e per i committenti che avviano collaborazioni coordinate-continuative e prestazioni di lavoro occasionale. I suddetti obblighi, salvo alcune eccezioni, sono estesi anche ai rapporti di lavoro domestico, ai marittimi ed alla pesca.

Si ritiene opportuno comunicare, che nel contratto di lavoro devono essere indicati eventuali co-datori di lavoro che gestiscono il rapporto di lavoro anche in forza di un contratto di rete ed inoltre, deve essere indicata anche la durata dei congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore.

Si aggiunge, altresì che vanno indicate le condizioni relative al lavoro straordinario ed alla retribuzione, nonché eventuali condizioni per i cambiamenti di turno.

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno specificare, che sono state riscritte anche le sanzioni in caso di incompleta od omessa indicazione delle informazioni che, a seconda della violazione possono raggiungere anche € 1.500 per ogni lavoratore interessato.

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