Alluvioni in Emilia Romagna: procedure di integrazione salariale.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023 per fornire indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale in seguito ai gravi eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

CIGO e di assegno di integrazione salariale

I datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, appartenente al gruppo EONE, per la quale:

– non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;

– le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

– l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

La relazione tecnica relativa deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, possa essere concesso il trattamento di CISOA previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Il trattamento spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell’impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.