CU 2023: invio tardivo con sanzioni ridotte entro il 15 maggio 2023.

Scade il 15 maggio 2023, il termine ultimo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2023, relativa ai redditi percepiti nell’anno 2022, con l’applicazione di sanzioni ridotte.

Il termine ordinario quest’anno è stato, infatti, fissato al 16 marzo sia per l’invio all’Agenzia delle Entrate che per la consegna ai percipienti.

Per le CU degli autonomi, invece, la scadenza è fissata al 31 ottobre 2022, poichè afferente alla dichiarazione del modello 730 precompilato.

Compilazione CU 2023

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate si compone di:

– Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

– Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

– Certificazione Unica 2023 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Riduzione delle sanzioni

Nel caso in cui non sia rispettato il prescritto termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate e già scaduto, i sostituti d’imposta possono avvalersi del ravvedimento operoso per la regolarizzazione spontanea di omissioni o atti illeciti.

L’unica modalità attualmente prevista per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni sulla Certificazione unica 2023 è infatti quella di effettuare un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria, ovvero quest’anno entro il 15 maggio.

In caso di correzione della Certificazione Unica la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e quindi sarà pari a 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata. In caso di omesso, tardivo o errato invio della certificazione è previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro.

Se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal termine, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.

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