Sospensione e riduzione premi INAIL a Lampedusa e Linosa: istruzioni per domanda e versamenti ridotti.

L’INAIL, nella circolare n. 17 del 10 maggio 2023, recepisce la proroga della sospensione dei versamenti per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019.

Sospensione dei termini di versamento

I versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020, compresi i versamenti già sospesi. Possono beneficiare della sospensione i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 9 settembre 2020. Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento come di consueto alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. La ragione è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli effetti negativi della crisi economica dovuta all’emergenza pandemica, escludendo dall’agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nel comune di Lampedusa e Linosa risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

Riduzione al 40% – istruzioni per il versamento

Il versamento dei premi sospesi è effettuato, nel limite del 40% dell’importo dovuto, in unica soluzione entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti assicuranti che hanno comunicato la sospensione dei versamenti possono effettuare i versamenti dei premi sospesi, nel limite del 40% dell’importo dovuto, per il 50% entro il 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, e per il restante 50% entro il 30 novembre 2023, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Domanda telematica

I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. Gli importi riferiti ai debiti non iscritti a ruolo, riportati nella sezione I del QUADRO D – INAIL della comunicazione, campo “Importo da versare”, devono essere versati con il modello F24, indicando nel campo “numero di riferimento”, a seconda dei casi 999265 o 999266 o 999267. I debiti iscritti a ruolo riportati nella sezione II del QUADRO D – INAIL devono essere versati direttamente all’Agente della riscossione.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.