Tirocini extracurriculari, illegittima la limitazione ai soli soggetti in difficoltà.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 721, lettera a), della legge n. 234 del 2021 e dell’art. 1, comma 537, della stessa legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Tirocini: i rilievi della Corte Costituzionale

In particolare, il comma 721 della legge n. 234/2021 demanda la disciplina dei tirocini extracurriculari a specifiche linee guida, da definirsi con un accordo, concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo criteri generali stabiliti dalla disposizione impugnata, criteri che secondo la ricorrente sarebbero rigidamente predeterminati e andrebbero in tal modo a violare la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di formazione professionale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonché il principio di ragionevolezza, poiché verrebbero stravolte le finalità proprie dei menzionati tirocini, intesi quali strumenti formativi di rilevanza sociale.

Dopo la riforma del 2001 la Corte Costituzionale ha più volte affermato che la competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale “riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi” (sentenza n. 50 del 2005).

Viceversa, la disciplina della formazione interna – ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti – di per sé non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale. In quanto strettamente connessa con il sinallagma contrattuale, essa attiene all’ordinamento civile e spetta pertanto allo Stato stabilire la relativa normativa (sentenza n. 24 del 2007) (sentenza n. 287 del 2012).

Nel caso in esame, la disposizione statale impugnata circoscrive l’applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa.

Fondo in caso di gravi infortuni

In materia di tirocini e di percorsi scuola-lavoro interviene anche il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), che al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, istituisce presso il Ministero del Lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024.

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