Equo compenso: quali sono le nuove regole per i professionisti.

E’ stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 la legge n. 49/2023 che detta nuove regole in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e si applica alle prestazioni d’opera intellettuale regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore della Pubblica amministrazione e delle imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Determinazione dell’equo compenso

I compensi di riferimento saranno determinati:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012;

c) per i professionisti non ordinistici, dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’art. 2 della legge n. 4 del 2013.

Nullità delle clausole vessatorie

Sono nulle per legge le pattuizioni volte a vietare al professionista di richiedere acconti nel corso della prestazione o che consentano al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Sarà il giudice, una volta rilevata l’iniquità del compenso, a provvedere alla rideterminazione condannando il committente al pagamento del dovuto con l’eventuale condanna del cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

Prescrizione e congruità

Il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dal compimento della prestazione professionale.

II parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio di riferimento conferisce efficacia di titolo esecutivo. Il giudizio di opposizione al parere di congruità si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione.

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