Smart working: comunicazione telematica prorogata al 1° dicembre 2022.

Più tempo alle aziende per effettuare le nuove comunicazioni telematiche per lo smart working. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, infatti, pubblicato sul proprio portale istituzionale un avviso in cui prevede, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal D.M. n. 149 del 2022, la possibilità di assolvere gli obblighi di comunicazione entro il 1° dicembre 2022. L’omessa comunicazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Con un comunicato stampa del 25 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le nuove comunicazioni telematiche di lavoro agile, il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre è differito al 1° dicembre 2022.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve conservare l’accordo individuale per i 5 anni successivi alla sottoscrizione degli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022. Inoltre, il modello telematico deve essere trasmesso, anche in modalità massiva REST.

Non è previsto alcun obbligo di inviare nuovamente gli accordi già sottoscritti ed inviati con la procedura ordinaria in vigore fino al 31 agosto 2022.

Risulta dunque abrogato l’obbligo di allegare alla comunicazione telematica l’accordo individuale.

Stipula dell’accordo individuale

L’accordo individuale deve essere stipulato in forma scritta e deve disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nonchè i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

In particolare, devono essere previsti:

a) la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato;

b) le modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;

c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;

d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;

e) le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro;

f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;

g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 l. 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;

i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Modulo telematico

Il modulo si compone di 5 sezioni:

– dati del datore di lavoro: codice fiscale e ragione sociale;

– dati del lavoratore: codice fiscale e dati anagrafici;

– dati del rapporto di lavoro: data inizio, tipologia (tempo determinato, indeterminato, apprendistato), Pat e voce di tariffa INAIL;

– dati dell’accordo di lavoro agile: data di sottoscrizione, tipologia di durata (a tempo determinato o indeterminato), data inizio e cessazione;

– Dati di invio: inizio, modifica, annullamento, cessazione.

Sanzione amministrativa

L’omessa comunicazione o la comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di violazione degli obblighi informativi (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).

Tutele infortuni e malattia professionale

I dati comunicati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. Il lavoratore, infatti, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

– dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali;

– occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

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