Pensione superstiti: ridefiniti i criteri di cumulabilità

Con la circolare n. 108 del 22 dicembre 2023, l’INPS recepisce la sentenza della Corte Costituzionale, n. 162 del 2022, in cui viene dichiarata l’illegittimità costituzionale in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

La sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto “la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività.

Ambito di applicazione

La pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito. In particolare, nel caso di:

– reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;

– reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);

– reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);

– reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedent quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

In ragione della pronuncia della Corte Costituzionale, le pensioni ai superstiti per le quali trovino applicazione i limiti di cumulabilità devono essere definite secondo i criteri enunciati dalla Corte.

Pertanto, l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

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