NCC autobus: nel rinnovo del CCNL una tantum, E.G.R. e lavoro agile.

Per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente (NCC) e le relative attività correlate, Anav con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno siglato in data 6 ottobre 2022 l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL. Ai lavoratori spetta un importo forfettario una tantum da corrispondere in 2 tranches. Ricalcolati gli importi dei minimi tabellari. A decorrere dall’anno 2024 riconosciuto un importo annuo a titolo di E.G.R. (elemento di garanzia retributiva). Elevato l’ammontare giornaliero del ticket restaurant. Rivisto il contributo annuo per il finanziamento del Fondo TPL Salute. Le Parti, richiamando il Protocollo 7 dicembre 2021, introducono l’istituto del lavoro agile che sarà regolato dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del CCNL nonché da eventuali accordi aziendali.

Con l’ipotesi di accordo 6 ottobre 2022 Anav con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data del 6 ottobre 2022 spetta un importo forfettario una tantum, di € 100,00 al livello C2, da corrispondere in 2 tranches, con le retribuzioni dei mesi di novembre 2022 e di maggio 2023 (in relazione al periodo 1° gennaio 2021-30 settembre 2022), nei seguenti importi:

LivelliImporti
Dal 1.11.2022Dal 1.5.2023
Q174,6374,63
Q274,6374,63
A174,6374,63
A270,1570,15
B163,4363,43
B260,4560,45
B357,8457,84
C156,7256,72
C250,0050,00
C346,6446,64
C437,3137,31

L’importo forfettario – non utile ai fini degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, sia legali che contrattuali, né per il calcolo del t.f.r. – è comprensivo dell’I.v.c

Per i rapporti a termine il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del contratto a termine (comprese eventuali proroghe)

Per i rapporti a tempo parziale l’una tantum verrà riproporzionata sulla base dell’effettiva prestazione.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza ottobre 2022, febbraio 2023 e ottobre 2023 gli importi dei minimi tabellari integrati sono i seguenti:

LivelliImporti mensili
Dal 1.10.2022Dal 1.2.2023Dal 1.10.2023
Q11.502,941.547,721.592,50
Q21.502,941.547,721.592,50
A11.502,941.547,721.592,50
A21.412,761.454,851.496,94
B11.277,501.315,561.353,62
B21.217,381.253,651.289,92
B31.164,791.199,491.234,19
C11.142,241.176,271.210,30
C21.006,971.036,971.066,97
C3939,33967,32995,30
C4751,48773,87796,25

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dall’anno 2024, ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, inclusi i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal CCNL, è riconosciuto un importo annuo pari a € 150,00 a titolo di “Elemento di garanzia retributiva” ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal contratto.

Il trattamento viene erogato con le competenze del mese di ottobre ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente (A tal fine la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero).

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Indennità sostitutiva di mensa

L’ammontare giornaliero del ticket restaurant riconosciuto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, viene elevato a € 6,50 a partire da marzo 2023 e ad € 7.00 dal mese di novembre 2023.

Assistenza Sanitaria Integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo Sanitario Integrativo del settore (Fondo TPL Salute) sarà pari a € 144,00 (12,00 al mese comprensive del contributo annuo stabilito dall’art. 67 del CCNL 26 luglio-14 settembre 2018), per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

Per l’anno 2023 la quota aziendale verrà versata in tranche quadrimestrali di pari importo nelle date del: 16 gennaio, 16 maggio e 16 settembre. Entro il 30 giugno 2023 le parti dovranno definire le modalità di versamento per gli anni successivi.

Lavoro agile

Le Parti, richiamando il Protocollo 7 dicembre 2021, introducono l’istituto del lavoro agile che sarà regolato dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del CCNL nonché da eventuali accordi aziendali.

Il lavoro agile è una modalità di lavoro “da remoto” consistente nella possibilità di eseguire, su base volontaria previo accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, la prestazione lavorativa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro.

Le attività compatibili con l’esecuzione del lavoro agile sono individuate dall’azienda.

L’attività lavorativa potrà essere svolta presso la residenza e/o il domicilio del dipendente, in altro luogo privato di pertinenza del dipendente o in altri locali o sede dell’azienda.

Possono presentare domanda per accedere al lavoro agile tutti i dipendenti a tempo indeterminato pieno o parziale (con esclusione del personale viaggiante, del personale di officina e di quello addetto al controllo e guardiania di unità aziendali e custodia di strutture e mezzi aziendali), con le priorità indicate dal CCNL

Ai fini dell’attivazione del lavoro agile, l’azienda e il lavoratore sottoscrivono uno specifico accordo individuale, di natura consensuale, fatta salva la facoltà di ognuna delle parti di disdettarlo con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza.

In qualsiasi momento l’azienda può dispone la sospensione temporanea dell’esecuzione del lavoro agile, con un preavviso di 10 giorni, in relazione a sopravvenute, motivate esigenze di natura organizzativa o tecnico-produttiva. Il lavoratore in caso di imprevedibili necessità ha facoltà di richiedere lo spostamento della prestazione lavorativa in smart working a giornata diversa da quella concordata.

L’accordo individuale stabilisce la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato, l’eventuale numero di giornate lavorative settimanali o mensili in cui la prestazione sarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile l’individuazione condivisa delle giornate lavorative settimanali o mensili, i predeterminati luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa, la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore da tale strumentazione, nel corso e al termine della giornata lavorativa, la fascia di disconnessione, i tempi di riposo del lavoratore, le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, l’attività formativa e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Il recesso dal lavoro agile è comunicato per iscritto all’altra parte senza obbligo di motivazione con un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso da parte dell’azienda nei confronti di un dipendente disabile, il preavviso è di almeno 90 giorni.

In presenza di un sopravvenuto giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso.

Decorrenza

L’accordo scadrà il 31 dicembre 2023.

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