Colf e badanti: quali sono gli obblighi informativi in caso di assunzione.

Anche i rapporti di lavoro domestico rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro. Secondo il decreto Trasparenza devono essere fornite precise informazioni, in caso di assunzione, relativamente all’identità delle parti, al luogo e alla tipologia del rapporto, alle ferie, nonché alla programmazione dell’orario di lavoro, alla procedura e ai termini di preavviso in caso di dimissioni e licenziamento, alla retribuzione e alle modalità di pagamento. Per i datori di lavoro, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi informativi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. Quali sono le modalità e i termini di comunicazione?

Il decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, ha introdotto disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori, novellando le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 152/1997 “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”.

In proposito, si ricorda che è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022 – recante indicazioni con particolare riferimento ai profili sanzionatori connessi all’inadempimento degli obblighi informativi – nonché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 19 del 20 settembre 2022, attraverso cui sono state fornite ulteriori indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal D.Lgs. n. 104/2022.

Tali nuovi obblighi, dunque, si applicano a molteplici categorie di lavoratori, compresi i domestici, per i quali, a decorrere dal 13 agosto 2022, devono essere fornite le numerose informazioni previste dalla norma in caso di assunzione.

Obblighi informativi anche per i rapporti di lavoro domestico

L’art. 1 del D.Lgs. n. 104/2022 ha disposto che rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro i rapporti di lavoro subordinato – compreso il lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale – il contratto di lavoro somministrato, contratto di lavoro intermittente, collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di prestazione occasionale, con la pubblica amministrazione, i rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico nonché coloro che utilizzano il “libretto famiglia”.

Altresì importante è chiarire, tuttavia, che le novelle disposizioni escludono dall’applicazione della disciplina i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo (requisiti concorrenti), di durata pari o inferiore ad una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive.

Informazioni da fornire al lavoratore domestico

Il legislatore, attraverso le rilevanti modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2022, è intervenuto sostituendo integralmente l’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997.

La novellata disposizione, infatti, prevede che il datore di lavoro debba comunicare al lavoratore precise informazioni quali l’identità delle parti, il luogo, inquadramento, livello e qualifica del lavoratore, tipologia del rapporto, durata del patto di prova, durata delle ferie e di altri congedi retribuiti, la programmazione dell’orario di lavoro, la procedura e termini di preavviso in caso di dimissioni e licenziamento, la retribuzione, il periodo e le modalità di pagamento.

Con specifico riferimento alla retribuzione, inoltre, si ricorda che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 19/2022 ha chiarito come la riforma preveda per il datore l’obbligo di indicare “l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità̀ di pagamento”.

Con tale formula ci si riferisce a tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell’assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo.

Modalità e termini di comunicazione dell’assunzione

Il datore di lavoro può assolvere agli obblighi di informazione con diverse modalità e termini. Circa le modalità, la norma prevede che l’obbligo possa essere assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto ovvero della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni

In caso di mancata ottemperanza degli obblighi sopra richiamati, è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. In ragione delle disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 104/2022, inoltre, la sanzione può essere irrogata anche a seguito di una denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte del lavoratore circa il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi.

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