Lavoro sportivo: nuove misure per semplificare e ridurre gli oneri contributivi e fiscali.

Il decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 36/2021, introduce importanti novità in tema di enti sportivi professionistici e lavoro sportivo, ed entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2023.

Enti sportivi dilettantistici

Il primo intervento effettuato dal decreto concerne la possibilità per gli Enti sportivi dilettantistici di assumere la forma giuridica di società cooperative o di enti del terzo settore, purché iscritti in contemporanea al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RNASD), e a condizione che esercitino, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Resta esclusa la possibilità che gli enti sportivi dilettantistici possano assumere la forma giuridica di società di persone SNC o SaS.

La nozione di lavoratore sportivo

Il lavoro sportivo è una speciale tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra una società sportiva e lo sportivo professionista. Può essere a tempo determinato o indeterminato.

A seguito della riforma in disamina, è lavoratore sportivo, oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico – anche ogni tesserato che svolge, dietro corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Non si ritiene, invece, lavoratore sportivo, seppure operante nell’ambito di Enti Sportivi o Società sportive chi svolge mansioni esclusivamente amministrativo – gestionali, che, invece, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro ordinario subordinato o autonomo.

Per i dilettanti collaborazioni fino a 18 ore settimanali

Dal prossimo 1° gennaio 2023, il lavoro sportivo, svolto dai dilettanti, si presumerà oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano, congiuntamente e nei confronti del medesimo committente, i seguenti requisiti:

– la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 18 ore settimanali (ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);

– le prestazioni risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

L’Ente o la Società destinataria delle prestazioni sportive saranno obbligati a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, mediante una procedura del tutto equiparata alle comunicazioni al centro per l’impiego, che, infatti, dovrà essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e dovrà essere resa disponibile a INPS e INAIL.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporterà l’applicazione, da parte degli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, delle medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego (sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).

Apprendistato professionalizzante dai 15 anni

La riforma ha previsto inoltre, per le società sportive professionistiche, la possibilità di assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, con limite minimo di età fissato a 15 anni, quindi non più 18 anni, come previsto dalla norma sull’apprendistato.

Amatori e volontari

È stata soppressa la figura dell’amatore, che si posizionava a metà tra un lavoratore e un volontario con possibilità di percepire, oltre a rimborsi forfettari, anche compensi occasionali e premi, ed è stata sostituita da quella del volontario, avente diritto al solo rimborso delle spese, previamente documentate, di vitto, alloggio e viaggio.

Dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici che esercitano attività a favore di società sportive e associazioni dilettantistiche, potranno continuare ad operare liberamente nello sport se volontari; se sono retribuiti, invece, dovranno essere in possesso di specifica e previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione e saranno soggetti alle stesse imposizioni fiscali degli altri collaboratori.

Trattamento fiscale e previdenziale

Interventi significativi sono stati applicati al trattamento fiscale e previdenziale.

Le modifiche apportate sul lato contributivo sono le seguenti:

– i compensi oltre i 5.000 euro annui saranno soggetti a contribuzione, creando così una analogia rispetto al trattamento previdenziale per il lavoro autonomo e/o subordinato;

– la gestione previdenziale di riferimento per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (professionale e dilettantistico), sarà il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS. Mentre, è prevista la Gestione Separata INPS, per i lavoratori autonomi o con partita IVA;

Tipologia di rapporto

Aliquota previdenziale

Lavoro subordinato

33%

Co.co.co.

25%

Lavoro autonomo

25%

Le posizioni inerenti i rapporti di lavoro in CO.CO.CO e lavoro autonomo avranno una aliquota ridotta del 50% fino al 31 dicembre 2027.

– esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° gennaio 2023.

Per quanto concerne il trattamento fiscale, le modifiche inserite sono le seguenti:

– i compensi fino a 5.000 euro annui saranno totalmente esenti dagli obblighi fiscali e contributivi;

– i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro annui, saranno esenti IRPEF, mentre saranno dovuti i contributi previdenziali;

– i compensi superiori a 15.000 euro annui saranno soggetti sia a tassazione che ai contributi previdenziali;

– ai premi riconosciuti ai dilettanti per risultati nelle competizioni sportive si applica la ritenuta 20% a titolo di imposta.

Semplificazione adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo

Sono state introdotte anche alcune semplificazioni negli adempimenti di gestione dei rapporti di lavoro sportivo.

Infatti, la comunicazione dell’inizio del nuovo rapporto dovrà essere effettuata – per i soli rapporti con compensi superiori ai 5.000 euro – telematicamente al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Anche gli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro e all’obbligo di comunicazione mensile all’INPS potranno essere effettuati telematicamente all’interno del medesimo Registro.

Infine, non ci sarà l’obbligo di emissione del prospetto paga nei casi in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro.

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