Lavoratori addetti terminal di approdo: indennità Covid una tantum per il 2021.

Con il Decreto n. 178 del 16 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno 2021, riconosce ai lavoratori impiegati presso i gestori terminal di approdo un’indennità onnicomprensiva pari ad € 2.000. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che tale agevolazione spetta alle categorie di seguito riportate:

  • lavoratori dipendenti stagionali;
  • lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data di entrata in vigore del Decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 luglio 2021;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
  • lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.

Si ritiene opportuno comunicare, che l’indennità in questione, non spetta a coloro che alla data del 21 luglio 2021, risultino titolari:

  • di altra misura di sostegno al reddito;
  • di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
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