Dispositivi speciali di correzione visiva per videoterminalisti: gli obblighi del datore di lavoro.

Arrivano dall’INAIL, con la circolare n. 11 del 24 marzo 2023, indicazioni per i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, con riferimento alla sorveglianza sanitaria sui rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata:

– in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;

– in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;

– nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva

I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Se a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

Acquisto occhiali e rimborso della spesa

Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.

Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di 150 euro.

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