Sospensione contributi Ischia: istanze all’INPS e recupero della contribuzione.

L’INPS, con la circolare n. 36 del 3 aprile 2023, interviene in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi addebito, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, previsti in favore dei soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operative nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

La quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tale fine, i datori di lavoro privati e i committenti dovranno utilizzare nel modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).

Recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda, alla Struttura INPS territorialmente competente, utilizzando a tale fine il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del Portale INPS. L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

Datori di lavoro con dipendenti

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dalla sospensione dei versamenti contributivi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro interessati inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il nuovo valore “N980” e le relative “SommeACredito” che rappresentano l’importo dei contributi sospesi.

Il risultato dei “DatiQuadratura”, “TotaleADebito” e “TotaleACredito” potrà dare luogo ad un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (modello F24) ovvero a un credito in favore del datore di lavoro o a un saldo pari a zero.

Contribuzione al Fondo di Tesoreria

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N980”.

Artigiani e commercianti

Per l’acquisizione della sospensione da parte degli operatori delle Strutture INPS territorialmente competenti, la relativa funzione degli aggiornamenti online è stata integrate con il codice 73 “Evento alluvionale Ischia 2022”.

Gestione separata

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da novembre 2022 a maggio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata dovranno riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore “39”.

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella presente circolare, provvederanno entro il 31 maggio 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, in coincidenza con i versamenti fiscali.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro destinatari della sospensione che hanno presentato l’istanza di sospensione saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”.

La sospensione dei versamenti opera con riferimento alle contribuzioni correnti; sono esclusi gli importi, anche se compresi nei suddetti versamenti, di competenza di trimestri pregressi.

Per i datori di lavoro che si avvalgono della sospensione degli adempimenti informativi i flussi “Posagri” riferiti ai periodi di competenza dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023 dovranno essere inviati entro il 31 agosto 2023, termine ultimo di scadenza del secondo periodo di emissione 2023. La contribuzione calcolata sui flussi riferiti ai periodi rientranti nel periodo di sospensione inviati entro la predetta data del 31 agosto 2023 non sarà gravata dalle somme accessorie.

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