Decontribuzione turismo e spettacolo: domanda telematica entro il 10 dicembre 2021.

In data 11 novembre 2021, l’INPS con la circolare n. 169, ha comunicato l’ampliamento dei codici ATECO per i quali trova applicazione la decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. L’esonero, introdotto dall’art. 43 del D.L. n. 73/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla L. n. 106/2021, comprende i seguenti codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche ed archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Si precisa, che l’importo dell’esonero di cui trattasi, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Tale incentivo è riparametrato ed applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Si ritiene opportuno comunicare, che ai fini dell’accesso allo sgravio contributivo, il datore di lavoro, entro il 10 dicembre 2021, deve inviare il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, reperibile nel “Portale delle Agevolazioni” del sito internet dell’INPS.

Si aggiunge, altresì, che, il datore di lavoro interessato, per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Sull’argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo.

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