CIG in deroga: versamento del contributo addizionale

L’INPS, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, interviene riguardo l’obbligo del versamento del contributo addizionale a carico delle aziende che ricorrono al trattamento di integrazione salariale in deroga. In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari al pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocate il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Ne consegue che i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”), quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Versamento contributivo al Fondo di Tesoreria

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

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