Accompagnamento a pensione: nuova Irpef e trattamento integrativo

L’INPS, con il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024, recepisce le novità introdotte dalla Legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), aventi effetti per il periodo di imposta 2024. La nuova disciplina è applicata dall’INPS sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

Nuove aliquote Irpef

La novità riguarda una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche:

– 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;

– 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

E’ inoltre innalzata, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente.

Trattamento integrativo

L’INPS conferma che è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

Assegni straordinari credito

L’importo mensile netto dell’assegno straordinario garantito dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del settore del credito cooperativo, da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

Il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai predetti Fondi di solidarietà con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024 è, pertanto, effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

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