Ape Sociale: come funziona la proroga per il 2024

Con la circolare n. 35 del 20 febbraio 2024, l’INPS recepisce la proroga fino al 31 dicembre 2024 della possibilità di richiedere l’Ape Sociale per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, ferma restando la non cumulabilità con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

Innalzamento del requisito anagrafico

Con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti richiedenti, siano in possesso, al momento della domanda o comunque entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Incumulabilità con i redditi di lavoro

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

– svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

– svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

– 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;

– 15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;

– 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

La decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.