Vendemmia turistica: le regole per la sicurezza.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la convenzione stipulate con l’Associazione Nazionale città del vino per l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato. Tale attività non può considerarsi rapporto di lavoro.

Articolazione dell’ attività

L’attività è ristretta a poche ore alternativamente nella fascia oraria antimeridiana o postmeridiana e non può ripetersi per più di 2 volte nella stessa azienda vitivinicola nell’arco della stessa settimana. I filari della vendemmia turistica devono essere resi riconoscibili e distinguibili dai luoghi ove I vendemmiatori professionisti svolgono la vendemmia ordinaria, con l’apposizione di idonei cartelli, inoltre andrà indicato nella dichiarazione al S.U.A.P. o sportello equipollente, le coordinate mappali (foglio e particella) avendo cura di escludere in maniera tassativa lo svolgimento promiscuo delle due attività.

La vendemmia turistica si svolge sotto la supervisione continuativa dei referenti aziendali/tutor qualificati ovvero di personale aziendale dotato di adeguata e specifica formazione, nel rispetto delle normative locali di riferimento. Durante lo svolgimento di tale evento ogni referente aziendale/tutor potrà seguire un numero di turisti non superiore a 8, salva diversa disposizione della normativa locale di riferimento. I referenti aziendali/tutor e i turisti impegnati nella vendemmia turistica dovranno indossare obbligatoriamente un cartellino identificativo o braccialetto identificativo rispettivamente con la scritta “tutor” e “vendemmiatore turista”.

Misure per la sicurezza

Ai turisti impegnati nella vendemmia turistica deve comunque essere interdetto sia l’utilizzo di qualsiasi macchina agricola sia lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle cassette da uva. L’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà stipulare, prima dell’avvio dell’attività turistica, apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti e garantire l’osservanza delle discipline locali circa l’avvio dell’attività enoturistica e le comunicazioni relative alle giornate dedicate alla vendemmia turistica.

L’azienda vitivinicola/operatore enoturistico dovrà disporre di ambienti adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività svolta in concreto, conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi nonché alla normativa in materia di sicurezza degli impianti. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che visitano l’azienda, l’azienda vitivinicola/operatore enoturistico dovrà inoltre individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo vietandone l’accesso al pubblico e il contatto anche solo accidentale, predisponendo adeguata segnaletica. I locali ove si svolgono le attività dovranno ospitare un numero massimo di persone in funzione dello spazio a disposizione ed esser dotati di illuminazione adeguata.

Adempimenti obbligatori

L’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà comunicare lo svolgimento dell’attività al Comune competente per territorio, prima dell’avvio della stessa, attraverso la piattaforma S.U.A.P. o sportello equipollente (a cui potranno fare riferimento gli organi di vigilanza per ogni esigenza) dando notizia di:

– Numero polizza assicurativa e scadenza;

– Nominativo Referente aziendale e del suo delegato/tutor;

– Luogo, inserendo gli identificativi catastali (comune catastale, foglio, particella subalterno) e orari di svolgimento dell’esperienza della vendemmia;

– generalità (nome cognome e data luogo di nascita) degli enoturisti;

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