Sì al licenziamento del pilota che fa un atterraggio pericoloso. Rilevante la recidiva

Sì al licenziamento del comandante che fa un atterraggio pericoloso. Pesano anche le precedenti intemperanze; la recidiva può essere considerata per stabilire la gravità dell’addebito e scegliere la sanzione proporzionata; l’omessa indicazione della stessa nella lettera di contestazione disciplinare ha fini invalidanti solo laddove essa sia elemento costitutivo della mancanza addebitata.

In estrema sintesi è quanto stabilito dalla Cassazione, sezione lavoro, 12 ottobre 2023, n. 28494.

Partiamo dalla descrizione dei fatti che hanno dato origine al contenzioso. Un pilota era stato licenziato dalla compagnia aerea presso la quale lavorava come comandante, per ragioni disciplinari, consistenti nel mancato rispetto delle procedure aziendali di sicurezza in occasione di un atterraggio.

Il Tribunale, in sede di giudizio di primo grado, aveva ritenuto pacifica la condotta contestata («pacifico che la manovra di atterraggio» era stata «altamente rischiosa, a tal punto da rendere necessaria la procedura di mancato avvicinamento, c.d. go around»), ma, pur ritenendo che quella condotta non rientrasse fra quelle punibili con sanzione conservativa, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari relativi a violazioni afferenti la sicurezza del volo. La Corte d’appello, adita dalle parti per motivi diversi, rigettava l’impugnazione del licenziamento.

La Cassazione, riprendendo quanto stabilito dalla Corte d’appello, giunge alle seguenti interessanti conclusioni.

La condotta del comandante, che ponga di fatto a repentaglio l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio, non è compatibile con alcuna sanzione conservativa in quanto determina l’irreparabile lesione del vincolo fiduciario necessariamente sotteso alla funzione rilevante e delicata come quella del comandante e quindi integra la giusta causa di licenziamento.

Non sussiste violazione del principio di immutabilità della contestazione per avere la società menzionato, nella lettera di licenziamento, il «pericolo per la sicurezza del volo» generato dalle condotte addebitate e le «precedenti Sue condotte intemperanti»; tali circostanze non erano state indicate nella lettera di contestazione disciplinare, però non sono elementi costitutivi dell’addebito ma solo elementi di contorno destinati alla connotazione dei fatti ai fini della valutazione in termini di gravità; in realtà, il rischio, determinato dalle modalità di conduzione della manovra di atterraggio (compiuta dal primo ufficiale e con deliberata omissione da parte del comandante di qualunque intervento per correggere quella manovra), è espressamente menzionato nella lettera di contestazione, laddove si imputa al comandante di non aver «tenuto in debito conto i principali rischi che sarebbero potuti insorgere dall’alta velocità dell’avvicinamento in seguito ad una riduzione della distanza da percorrere»; quindi il «pericolo per la sicurezza», menzionato nella lettera di licenziamento, è la conseguenza e non l’oggetto degli addebiti, fra i quali era stata espressamente inclusa la mancata valutazione di quel rischio nel corso delle manovre di atterraggio. Quanto alle «precedenti intemperanze», il riferimento è del tutto generico e non ha alterato in alcun modo l’oggetto della contestazione disciplinare, anche perché è pacifico in giurisprudenza che l’omessa contestazione della recidiva rileva a fini invalidanti solo laddove essa sia elemento costitutivo della mancanza addebitata (Cassazione 23924/2010), il che non è nel caso in esame; il generico riferimento a «precedenti… condotte intemperanti», contenuto nella lettera di licenziamento, aveva solo una valenza confermativa della gravità degli addebiti contestati, da soli ampiamente sufficienti a giustificare il licenziamento. Dunque, la recidiva ben può essere considerata per stabilire la gravità dell’addebito e scegliere la sanzione proporzionata.

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