Pagamento diretto del TFR ai lavoratori: nuove modalità di invio della domanda al Fondo di tesoreria.

Cambiano le modalità di trasmissione delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro che non hanno la possibilità, di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori aventi diritto con gli importi contributivi dovuti.

Viene dismessa la casella di posta elettronica “Info.FondoTesoreria@inps.it” che potrà essere utilizzata solo per sottoporre all’Istituto quesiti di carattere tecnico riguardo alla compilazione dei file XML o alla gestione dei file di esito prodotti dalla procedura di acquisizione. La trasmissione della domanda potrà essere effettuata esclusivamente tramite i servizi online, con modalità normale o con modalità massiva tramite file XML nel caso in cui il numero dei beneficiari fosse elevato.

Fondo di Tesoreria: funzionamento e presentazione della domanda

Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” di cui all’articolo 2120 c.c., gestito dall’Istituto per conto dello Stato, è stato istituito dall’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006. Il decreto del Ministro del Lavoro del 30 gennaio 2007 ha disciplinato le modalità di attuazione e l’Istituto ha fornito le prime istruzioni con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007. Con il successivo messaggio n. 27770 del 12 dicembre 2008 l’INPS ha chiarito le modalità per presentazione della domanda di erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di Tesoreria a favore dei lavoratori interessati, modalità che sono state ulteriormente approfondite con la circolare 7 febbraio 2013 n. 21 che illustra le modalità di trasmissione telematica di dette domande, modalità che sono ora mutate e che debbono seguire le istruzioni fornite con il messaggio 4469 del 12 dicembre 2022.

Rimane però ferma la regola generale che prevede la liquidazione della prestazione a carico del datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo. Al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla legge n. 296/2006, il datore di lavoro può inoltrare la domanda di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto al lavoratore del TFR di competenza. Anche le richieste di anticipazioni di TFR da parte del lavoratore devono essere inoltrate al datore di lavoro che, al verificarsi delle predette condizioni, invierà domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria. Di regola, il Fondo eroga il TFR direttamente al lavoratore entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda.

L’intervento diretto dell’INPS in luogo dell’erogazione da parte del datore di lavoro può essere chiesto in caso di incapienza dei contributi dovuti da quest’ultimo rispetto all’importo del TFR che il Fondo di Tesoreria deve restituire.

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di incapienza sono:

– il datore di lavoro, ovvero un dipendente delegato dallo stesso;

– i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, come disciplinato nella circolare INPS n. 28 dell’8 febbraio 2011;

– i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell’azienda.

Con le nuove modalità la domanda di erogazione diretta del TFR deve essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo con le proprie credenziali al sito internet www.inps.it, sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi”, scegliendo la modalità “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria” oppure “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML”.

Le istruzioni per la creazione del file XML sono disponibili nel sito dell’Istituto nella pagina dedicata alla prestazione.

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