Giornalisti, praticanti e pubblicisti: denuncia e tasso INAIL

L’INAIL, con la circolare n. 53 del 6 dicembre 2024, fornisce indicazioni operative riguardo l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, alla luce dell’estensione delle tutele a decorrere dall’1 gennaio 2024.

Tutela assicurativa

Ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, per gli infortuni occorsi dal 1  gennaio 2024 e le malattie professionali denunciate dalla medesima data, si applica la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL. La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Sono inclusi gli infortuni in itinere.

Continuano a essere esclusi dall’assicurazione i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI.

Denunce di iscrizione e variazione

Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, con l’apposito servizio online Denuncia di iscrizione, contestualmente all’inizio dei lavori.

Il termine di presentazione della denuncia è fissato al 2 gennaio 2024. In tale fattispecie, in applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2024 sarà richiesto direttamente dall’INAIL con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sedecompetente in base alla sede legale del soggetto assicurante.

I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data dell’1 gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui  è ricondotta l’attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione entro il 30 gennaio 2024.

Tasso di premio

Il premio assicurativo è calcolato in base al tasso di tariffa relativo all’attività assicurata, classificabile alla voce di tariffa 0722, attualmente relativa all’attività d’ufficio e prevista in tutte le gestioni tariffarie.

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