Fondo trasporto pubblico anche per le imprese con meno di cinque dipendenti

L’Inps, con il messaggio 3548/2023, ha fornito chiarimenti in merito all’adeguamento alle disposizioni della delle 234/2021 del Fondo bilaterale per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2023, del decreto interministeriale 29 agosto 2023 (in vigore dal 17 ottobre prossimo), è stato modificato il decreto interministeriale 86985 del 9 gennaio 2015, istitutivo del Fondo trasporto pubblico. In virtù delle novità, potranno accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche, sia private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Conseguenza diretta di quanto sopra è che anche i datori di lavoro i quali, mediamente, occupano fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, saranno ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo trasporto pubblico e potranno presentare, telematicamente, domanda di assegno di integrazione salariale, sia per le causali ordinarie, sia per quelle straordinarie, relativamente a periodi di riduzione o sospensione dell’attività decorrenti dal 2 ottobre 2023.

Allo stesso modo, sempre a partire dal mese di ottobre 2023, i datori di lavoro (che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento) sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo trasporto pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (Fis), né al relativo obbligo contributivo. Il contributo ordinario di finanziamento – si ricorda – è pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) e viene calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Inps, in luogo del contributo di finanziamento del Fis.

L’istituto, da ultimo, ha comunicato che contemporaneamente sarà rimosso dalle posizioni interessate il codice autorizzativo “0J” e che la procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove disposizioni, riservandosi di fornire istruzioni più specifiche con una imminente circolare.

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