Fallimento o sovraindebimento: diffida accertativa esecutiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 2414 del 21 dicembre 2023, si occupa dell’adozione del provvedimento di diffida accertativa nel caso di fallimento del datore di lavoro ovvero di attivazione da parte dello stesso di procedure da sovraindebitamento.

Decorso inutilmente il termine di legge o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida acquista efficacia di titolo esecutivo.

L’INL specifica che, con particolare riferimento alla “automatica formazione del titolo esecutivo, la diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell’Ufficio:

– trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto;

– in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, attestato da apposite verbale;

– in caso di rigetto del ricorso. L’eventuale accoglimento del ricorso impedisce pertanto la formazione del titolo esecutivo. Nel caso di accoglimento parziale sarà invece necessario rettificare il provvedimento di diffida in conformità alle indicazioni contenute nella decisione del ricorso e notificarlo al datore di lavoro e al lavoratore, il quale potrà sin da subito attivare eventuali procedure esecutive.

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