Dal 2023 esteso il regime assicurativo ordinario INAIL.

Con decreto del ministero del Lavoro del 6 settembre 2022 è stata data attuazione alla delibera Inail 157 del 26 luglio 2022 che ha stabilito la revisione del premio Inail per l’anno 2023 in alcuni settori di attività.

Il regime assicurativo ordinario

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è assoggettata al regime assicurativo ordinario l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:

– facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;

– barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;

– pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne ( legge 250/1958), soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa;

– persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate in base al titolo I del Dpr 1124/1965.

Vengono applicate le voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, indicata dal decreto ministeriale 27 febbraio 2019,

Invece per i componenti del nucleo artigiano che svolgono l’attività di frangitura delle olive con carattere di stagionalità, l’assicurazione avviene con il premio ordinario, calcolato applicando alla retribuzione minima giornaliera, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce di tariffa dell’artigianato.

Per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative, è stabilito in 38,84 euro a persona, per mese o frazione di mese, il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è stabilito nella misura pari a 59,78 euro l’anno per ogni allievo.

Conferma della misura del premio speciale

Con decorrenza 1° gennaio 2023 sono confermate le misure dei seguenti premi speciali unitari:

– assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del fondo individuato dall’articolo 1, comma 312, della legge 208/2015 e dell’articolo 2, comma 2, del Dlgs 124/2018;

–l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei progetti utili alla collettività come da decreto ministeriale 14 gennaio 2020.

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