Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori.

L’art. 32 del disegno di Legge di Bilancio 2022, ha stabilito che il periodo di congedo obbligatorio di paternità sarà di 10 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, nei primi 5 mesi dalla nascita del figlio. Si precisa, che la fruizione del congedo spetta anche al padre adottivo od affidatario indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Si aggiunge, altresì, che per i giorni di congedo obbligatorio, il padre ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione. La suddetta indennità dovrà essere anticipata dal datore di lavoro e successivamente, conguagliata all’interno del flusso Uniemens.

Per usufruire di tale agevolazione, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, in forma scritta e con un anticipo di almeno 15 giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Il datore di lavoro, a sua volta, comunica all’INPS le giornate scelte attraverso il flusso Uniemens.

Inoltre, si ritiene opportuno comunicare, che il congedo facoltativo, a differenza di quello obbligatorio, è condizionato dalla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo di maternità poiché, il giorno fruito dal padre anticipa, quindi, di un giorno il termine finale del congedo di maternità della madre.

Infine, per completezza d’informazione, si intende specificare, che in caso di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per il giorno richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

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