Congedi parentali e permessi per l’assistenza dei disabili: istruzioni operative per i datori di lavoro.

Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 l’INPS detta le istruzioni operative utili alla fruizione delle misure per genitori e caregivers introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1158.

Le principali novità riguardano:

– l’eliminazione del principio del referente unico dell’assistenza;

– il congedo parentale;

– l’inclusione del convivente di fatto tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.

Permessi giornalieri

A decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Al fine di valutare la concessione dei benefici, alla domanda da parte di ciascun richiedente deve essere allegata la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.

Il provvedimento di autorizzazione che sarà inviato dall’Istituto preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

La fruizione delle tre tipologie di permesso in favore della stessa persona con disabilità grave, infatti, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Prolungamento del congedo parentale

I periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Si evidenzia a tale proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

La contrattazione collettiva può quindi prevedere un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Congedo straordinario

La procedura è stata aggiornata per consentire la gestione delle pratiche anche nel caso in cui la convivenza con il disabile grave, ove normativamente prevista, sia instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Il prelievo delle domande è stato integrato per acquisire le pratiche, pervenute almeno due giorni prima, i cui richiedenti hanno dichiarato di instaurare la convivenza successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Il richiedente, a tal fine, deve dichiarare di non essere attualmente convivente con il disabile in situazione di gravità, ma di impegnarsi ad instaurare tale convivenza entro l’inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso” nei seguenti gruppi:

– Dichiarazioni Coniuge/Parte dell’unione civile/Convivente di fatto;

– Dichiarazioni Richiedente Fratello/Sorella;

– Dichiarazioni Parente Affine entro il terzo grado.

Per le pratiche di congedo straordinario, con data inizio maggiore o uguale a 13 agosto 2022, la “Dichiarazione disabile” deve essere trasmessa, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, purché il richiedente non sia né la madre né il padre.

A partire dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità:

– coniuge o parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto;

– padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;

– uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;

– uno dei fratelli o sorelle conviventi;

– un parente o affine entro il terzo grado convivente.

Esposizione in Uniemens

A partire dal mese di competenza del mese di maggio 2023 è obbligatoria l’applicazione dei nuovi codici:

– RA1 giorni/ore di permesso mensili per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;

– QB5 permessi orari fruiti dal lavoratore con disabilità grave.

– TA1 giorni di permesso mensili fruiti dal lavoratore con disabilità grave;

– MD1 congedo straordinario per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;

– YA1 prolungamento del congedo parentale giornaliero fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;

– YA2 prolungamento del congedo parentale giornaliero fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;

– XB3 permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate da parte del datore di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza maggio 2023, deve essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva “InfoAggcausaliContrib” – “Elemento “CodiceCausale”:

– L303, per conguaglio permessi mensili in forma giornaliera o oraria per assistere coniuge, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;

– L306 per conguaglio permessi orari fruiti dal lavoratore con disabilità grave;

– L307 per conguaglio giorni di permesso mensili fruiti dal lavoratore con disabilità grave;

– L308 per conguaglio congedo straordinario per assistere coniuge, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;

– L300 per conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;

– L301 per conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;

– L302 per conguaglio permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino.

Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, al verificarsi dell’evento, devono compilare anche la ListaPosPA secondo le modalità in uso, utilizzando i seguenti Codici Tipo Servizio nell’elemento V1, Causale 7, CMU 8:

– 3L: permessi mensili in forma giornaliera o oraria per assistere coniuge, convivente, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave;

– 3M: permessi orari fruiti dal lavoratore con disabilità grave;

– 3N: permessi mensili fruiti dal lavoratore con disabilità grave usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

– 3P: congedo straord. (art. 42 c.5 D.lgs n.151/2001) per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all’art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112.

I nuovi codici tipo servizio la cui validità decorre dal 13 agosto 2022 devono avere corrispondenza univoca con quelli tipo evento di cui al punto precedente come di seguito illustrato:

3L: RA1;

3M: QB5;

3N: TA1;

3P: MD1;

3Q: YA1;

3R: YA2;

3S: XB3.

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