Comparto sanità: rinnovato il CCNL per il triennio 2019-2021.

Il 2 novembre 2022 l’Aran con Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs e Cse hanno siglato il CCNL per il personale del comparto Sanità.

Le disposizioni del precedente CCNL 21 maggio 2018 e quelle vigenti dei contratti precedenti si applicano in quanto non espressamente disapplicate e in quanto compatibili con le nuove norme.

Campo di applicazione

Il CCNL si applica al personale dipendente dalle aziende ed enti del comparto Sanità di cui all’art. 3 del C.c.n.q. 3 agosto 2021.

Classificazione del personale

Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore una nuova classificazione del personale, distinta in 5 Aree:

– Personale di elevata qualificazione: lavoratori strutturalmente già inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che siano già in possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai profili dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari e che svolgano funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di strutture organizzative di elevata/strategica complessità;

– Professionisti della salute e funzionari: lavoratori strutturalmente inseriti nei processi clinici, assistenziali e produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi e delle attività dirette al controllo e alla protezione dell’ambiente, alla prevenzione, all’esposizione, all’analisi dei fattori di rischio potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro e per l’uomo e di tutti gli esseri viventi, quali quelli garantiti dai Dipartimenti di Prevenzione e dalle ARPA che, nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione, analisi e valutazione, monitoraggio e prevenzione concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità̀ dei servizi e dei risultati, la circolarità̀ delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di strutture organizzative di media complessità;

– Assistenti: lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza informatica, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti;

– Operatori: lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, in collaborazione con personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e indicazioni, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima;

– Personale di supporto: lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze che consentono di eseguire interventi manuali e/o tecnici nonché attività amministrative semplici con l’ausilio di idonee attrezzature e tecnologie e nell’ambito delle istruzioni fornite.

Il CCNL fornisce anche una elencazione dei profili professionali, che per i ruoli sanitario e sociosanitario ha carattere meramente ricognitivo di quanto stabilito dalle disposizioni legislative o ministeriali, mentre per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale è esaustiva.

Dal 1° gennaio 2023 il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nella nuova classificazione, secondo le seguenti corrispondenze:

Vecchia classificazioneNuova classificazione
DS6Professionisti della salute e funzionari
DS5
DS4
DS3
DS2
DS1
DS
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D
C5Assistenti
C4
C3
C2
C1
C
BS5Operatori
BS4
BS3
BS2
BS1
BS
B5Personale di supporto
B4
B3
B2
B1
B
A5
A4
A3
A2
A1
A

Dal 1° gennaio 2023, per l’area Professionisti della salute e funzionari sono disapplicati i suffissi “collaboratore professionale sanitario” (ruolo sanitario) e “collaboratore professionale” (ruolo sociosanitario).

Dal 1° gennaio 2023 sono posti ad esaurimento i seguenti profili (per i quali si continua a fare riferimento alle declaratorie di cui ai precedenti cc.cc.nn.l.):

– Professionisti della salute e funzionari: tutti quelli precedentemente ascritti alla categoria D – livello economico DS.

– Assistenti: puericultrice senior, infermiere generico o psichiatrico con 1 anno di corso senior, massaggiatore o massofisioterapista senior e operatore tecnico specializzato senior;

– Operatori: puericultrice, infermiere generico, infermiere psichiatrico con 1 anno di corso, massaggiatore e massofisioterapista;

– Personale di supporto: tutti quelli già ascritti alla ex categoria A, operatore tecnico addetto all’assistenza.

Norme di prima applicazione

Il trattamento economico attribuito in prima applicazione è il seguente:

– stipendio tabellare della nuova area di destinazione;

– valore complessivo delle fasce in godimento al 31 dicembre 2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità (*) cui si aggiunge, allo stesso titolo, per il personale dell’area professionisti sanitari e funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell’ex cat. D e dell’ex liv. DS; detto differenziale non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori differenziali di professionalità derivanti dalla progressione all’interno delle aree, che si aggiungono allo stesso.

– indennità di qualificazione professionale (v. infra) e indennità professionale specifica, ove attribuite.

Per il personale con incarichi già assegnati, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’indennità di funzione già in godimento per incarichi di “organizzazione” e “professionale” (v. infra) è incrementata di € 930,00.

Per il personale trasferito alle Arpa, l’assegno ad personam in godimento non è riassorbibile in relazione al passaggio alla nuova classificazione.

Progressioni

Passaggio di profilo

In caso di passaggio di profilo all’interno della stessa Area, il dipendente conserva la progressione economica in godimento ed acquisisce le indennità specifiche del nuovo profilo spettanti, in sostituzione di quelle del vecchio profilo. Detto personale è esonerato dal periodo di prova.

Progressione all’interno di Area

La progressione all’interno dell’Area (esclusa l’Area di elevata qualificazione) può riguardare i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e prevede, con i criteri stabiliti dal CCNL, l’attribuzione di differenziali economici di professionalità, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale sono finanziati, nei seguenti numero massimo e valori annui:

AreeNumero massimoImporto annuo
Professionisti della salute e funzionari71.200,00
Assistenti61.000,00
Operatori6800,00
Personale di supporto6700,00

Nella progressione tra Aree diverse i differenziali economici di professionalità cessano di essere corrisposti.

Progressione tra Aree

La progressione tra Aree diverse avviene con procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite negli ultimi 3 anni in servizio o comunque le ultime 3 valutazioni disponibili.

Il dipendente che alla data della progressione abbia un trattamento economico composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova Area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali, l’assegno non è assorbito.

Il dipendente è esonerato dal periodo di prova, conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA) e le ferie maturate e non fruite.

Disciplina transitoria

Entro il 30 giugno 2025 le aziende possono attivare la progressione tra Aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio:

– in possesso del titolo di studio richiesto per l’area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;

– in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all’area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.

Incarichi

Il CCNL introduce un nuovo sistema degli incarichi, che possono essere di complessità base, media ed elevata ed in ogni caso durano 5 anni. Gli incarichi sono:

– di posizione (area elevata qualificazione);

– di funzione organizzativa (area professionisti della salute e funzionari);

– di funzione professionale (aree professionisti della salute e funzionari, assistenti e operatori).

In relazione all’attribuzione di un incarico di posizione, spetta al dipendente una indennità di posizione, composta da una parte fissa (minimo € 10.000 annui) e da una parte variabile, entrambe per 13 mensilità. La somma massima (fissa + variabile) è stabilita in € 20.000,

La parte fissa assorbe e ricomprende l’eventuale indennità di coordinamento, già ad esaurimento, di cui all’art. 21, commi 1 e 2, CCNL 21 maggio 2018 nella misura annua di € 1.678,48, per 13 mensilità e l’eventuale indennità di cui all’art. 86, comma 5, CCNL 21 maggio 2018 nella misura annua di € 309,84, per 12 mensilità.

Con riferimento al nuovo sistema, il CCNL fornisce inoltre i criteri di calcolo dell’indennità di funzione per i dipendenti con incarichi già assegnati, con decorrenza 1° gennaio 2023.

Diritti sindacali

Dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa in materia di elemento di garanzia della retribuzione successiva alla sottoscrizione del CCNL 2 novembre 2022, le voci che compongono il trattamento economico in caso di distacco sindacale sono indicate all’art. 11 del CCNL stesso.

Le assemblee possono essere svolte entro l’orario di lavoro nel limite di 12 ore nell’anno retribuite pro-capite, anche in modalità telematica. Le modalità di esercizio del diritto sono stabilite dall’c.c.n.q. 4 dicembre 2017.

Periodo di prova

Per i dipendenti a tempo indeterminato la durata del periodo di prova, in mesi di effettivo servizio, è la seguente:

AreaMesi
Personale di elevata qualificazione6
Professionisti della salute e funzionari4
Assistenti4
Operatori2
Personale di supporto2

Nella prima applicazione si considerano i periodi prestati nelle categorie/livelli economici del precedente ordinamento professionale confluiti nelle nuove aree.

Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza ed è sospeso in caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita: il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi.

Il CCNL elenca i casi di esonero dal periodo di prova.

Minimi tabellari

Gli importi mensili dello stipendio tabellare sono i seguenti:

LivelliImporti mensili
Dal 1.1.2019Dal 1.1.2020Dal 1.1.2021Dal 1.12.2022
DS62.591,892.613,492.669,892.673,46
DS52.489,262.510,062.564,162.567,73
DS42.414,442.434,642.487,142.492,49
DS32.342,692.362,192.413,092.417,55
DS22.256,012.274,812.323,912.331,04
DS12.171,822.190,022.237,222.247,03
DS2.089,852.107,252.152,752.165,23
D62.350,712.370,312.421,412.429,43
D52.268,642.287,542.336,842.347,54
D42.202,552.220,952.268,752.277,66
D32.137,802.155,602.202,102.212,80
D22.073,542.090,842.135,942.148,42
D12.008,902.025,602.069,302.084,45
D1.937,871.954,071.996,172.013,11
C52.163,992.181,992.229,092.238,90
C42.064,202.081,402.126,302.139,67
C31.969,111.985,512.028,312.044,36
C21.904,361.920,261.961,661.979,49
C11.840,201.855,501.895,501.913,33
C1.784,701.799,601.838,401.858,01
BS51.865,941.881,441.922,041.938,98
BS41.805,981.821,081.860,281.879,00
BS31.747,991.762,491.800,491.820,99
BS21.712,951.727,251.764,451.785,84
BS11.663,781.677,681.713,881.737,06
BS1.613,321.626,821.661,821.685,00
B51.748,521.763,021.801,121.821,62
B41.712,791.727,091.764,291.785,68
B31.677,871.691,871.728,371.748,87
B21.648,561.662,261.698,161.719,55
B11.601,821.615,221.650,021.673,20
B1.557,151.570,151.603,951.627,13
A51.596,381.609,681.644,381.666,67
A41.569,491.582,591.616,691.639,87
A31.543,031.555,831.589,431.613,50
A21.519,751.532,451.565,451.590,41
A11.480,891.493,191.525,391.551,24
A1.440,951.452,951.484,251.510,99
N.B. Stipendi tabellari: gli importi sono stati calcolati redazionalmente dividendo per 12 i valori annui forniti dal CCNL Gli importi dal 1° dicembre 2022 risultano dal conglobamento dell’elemento perequativo.

Gli incrementi del trattamento economico previsti dal CCNL 2 novembre 2022 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità premio di servizio, sul t.f.r., sull’indennità in caso di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

I benefici economici risultanti sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

– Personale trasferito alle Arpa: l’assegno ad personam in godimento non è riassorbibile in relazione alla corresponsione degli aumenti della retribuzione.

– Ruolo della ricerca sanitaria: il trattamento economico del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria sarà definito con successiva sessione negoziale.

Stipendi per Area

Gli importi mensili (Importi calcolati redazionalmente dividendo per 13 – Personale elevata qualificazione e per 12 – altre aree gli importi annui forniti dal CCNL) degli stipendi per Area a decorrere da gennaio 2023 sono i seguenti:

AreaImporti mensili
Personale di elevata qualificazione2.692,31
Professionisti della salute e funzionari1.941,58
Assistenti1.786,48
Operatori1.675,45
Personale di supporto1.586,59

Per l’area Personale di elevata qualificazione gli importi assorbono l’eventuale maturato economico in godimento derivante dai differenziali economici di professionalità ed eventuali assegni personali:

Elementi e definizioni della retribuzione

Il trattamento fondamentale è costituito da: stipendio tabellare, indennità di qualificazione professionale, retribuzione individuale di anzianità, differenziale economico di professionalità, assegno personale, indennità professionale specifica, indennità di specificità infermieristica, indennità tutela del malato e promozione della salute, indennità di funzione di parte fissa, indennità di coordinamento ex art. 21 CCNL 21 maggio 2018 (ad esaurimento).

Il trattamento accessorio è costituito da: indennità di turno e di servizio notturno, indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi, indennità di rischio radiologico, indennità di bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria, premi correlati alla performance, pronta disponibilità, compensi per lavoro straordinario e indennità di funzione parte variabile).

La retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare previsto per la posizione di ingresso per ciascuna area.

La retribuzione base è costituita dalla retribuzione mensile e dai differenziali di professionalità.

La retribuzione individuale è costituita dalla retribuzione base, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’indennità di posizione o indennità di funzione, dall’indennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati corrisposti per 13 mensilità.

La retribuzione globale di fatto annuale è costituita dalla retribuzione individuale per 12 mensilità, dal rateo di tredicesima per le voci corrisposte anche a tale titolo nonché dall’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento (escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta o come equo indennizzo).

Elemento perequativo

A decorrere dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore del CCNL 2 novembre 2022, l’elemento perequativo cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare (v. supra).

Tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è corrisposta tra il 15 ed il 21 dicembre dell’anno, in misura pari alla retribuzione individuale spettante a dicembre.

Nel caso di servizio inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di 1/365 per i giorni prestati nel mese.

Indennità di qualificazione professionale

Dal 1° gennaio 2023 gli importi mensili, per 13 mensilità, sono i seguenti:

Area/ProfiliImporti mensili
Assistenti71,53
Operatori9,55
Personale di supporto9,55

Indennità di specificità infermieristica

Dal 1° gennaio 2021 è istituita la seguente indennità mensile, corrisposta per 12 mensilità:

Area/ProfiliImporti mensili
Professionisti della salute e funzionari: infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior, infermiere pediatrico senior72,79
Assistenti: infermiere generico o psichiatrico con 1 anno di corso senior, puericultrice senior66,97
Operatori: infermiere generico, infermiere psichiatrico con 1 anno di corso, puericultrice62,81

Indennità tutela del malato e promozione della salute

Dal 1° gennaio 2021 è istituita la seguente indennità mensile, corrisposta per 12 mensilità:

Area/ProfiliImporti mensili
Professionisti della salute e funzionari: ostetrica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, dietista, igienista dentale, odontotecnico, ottico, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, massaggiatore non vedente, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, fisioterapista, educatore professionale, podologo, tecnico della prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, assistente sanitario, assistente sociale (compresi tutti i ruoli senior)41,10
Assistenti: massaggiatore o massofisioterapista senior, operatore socio sanitario senior37,81
Operatori: operatore socio sanitario, massaggiatore o massofisioterapista35,46

Indennità di turno

A tutto il personale (esclusa l’area Personale di elevata qualificazione) operante in servizi attivati per minimo 12 ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno 2 turni spetta un’indennità di € 2,07 per ogni giorno di effettivo lavoro, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno. L’indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio.

Dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate le indennità di cui all’art. 86, commi 3, 4 e 7, CCNL 21 maggio 2018:

– € 4,49 giornalieri per il personale del ruolo sanitario operante su 3 turni;

– € 2,07 giornalieri per gli operatori addetti agli impianti e servizi attivati per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente operanti su 2 turni ovvero operanti su 2 turni in corsia o in struttura protetta o in servizi diagnostici;

– € 28,41 mensili per il personale del ruolo sanitario operante su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie.

Indennità servizi disagiati

Al personale assegnato alle Unità operative o Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti individuate dal D.M. 30 gennaio 1998, i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le Unità/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze, spetta una indennità per ogni giornata di presenza, nei seguenti importi:

Area/ProfiliImporti giornalieri
Professionisti della salute e funzionari, Assistenti e Operatori: personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico5,00
Personale di supporto: operatore tecnico addetto all’assistenza1,50

Le indennità non sono cumulabili tra loro.

Inoltre, dal 1° gennaio 2022, al personale assegnato ai servizi di pronto soccorso spetta un’indennità mensile, per 12 mensilità, il cui importo è stabilito presso ciascuna azienda in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro. Nelle more dell’individuazione presso ciascuna Regione della quota di pertinenza di ciascuna azienda, nei limiti delle risorse indicate nella Tabella G del CCNL, è riconosciuto, in ragione dell’effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo di € 40,00 mensili, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda.

Dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate le seguenti indennità:

– € 4,13 (turno nelle terapie intensive e sale operatorie, terapie sub-intensive e servizi di nefrologia e dialisi, servizi di malattie infettive e discipline equipollenti) ed € 1,03 (turno nei servizi di malattie infettive) di cui all’art. 86, commi 6, 8 e 9, CCNL 21 maggio 2018;

– € 2,58 ed € 5,16 per l’assistenza domiciliare di cui all’art. 87, CCNL 21 maggio 2018;

– € 1,03 e € 5,16 per gli addetti ai Sert di cui all’art. 88, CCNL 21 maggio 2018.

Indennità professionale specifica

A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’indennità professionale specifica compete ai seguenti profili e nei seguenti importi annui, per 12 mensilità:

AreaProfiloImporti annui
Professionisti della salute e funzionariTecnico sanitario di radiologia medica – senior1.239,50
Tecnico sanitario di radiologia medica1.239,50
Infermiere senior, infermiere pediatrico senior, ex operatore professionale dirigente, assistente sanitario, ostetrica senior433,82
Infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario, ostetrica433,82
AssistentiInfermiere generico e psichiatrico con 1 anno di corso senior764,36
Puericultrice senior640,41
Massofisioterapista, massaggiatore senior516,46
Operatore tecnico coordinatore483,40
OperatoriInfermiere generico e psichiatrico con 1 anno di corso764,36
Puericultrice640,41
Massofisioterapista, massaggiatore516,46
Personale di supportoCoadiutore amministrativo, operatore tecnico, operatore tecnico addetto all’assistenza402,83
Ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)278,89

Per i profili dell’area Personale di elevata qualificazione gli importi sono gli stessi del corrispondente profilo dell’area Professionisti della salute e funzionari.

Dalla stessa data sono disapplicati gli artt. 89, 90 e 91 del CCNL 21 maggio 2018 e la Tabella C del CCNL 5 luglio 2006.

Indennità di polizia giudiziaria

Viene elevata nella misura di € 960,00 annui.

Orario di lavoro

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. La durata media dell’orario di lavoro è riferita ad un periodo di 6 mesi.

La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

a utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;

a orario continuato e articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle 12 o 24 ore;

b orario di lavoro articolato, al di fuori della lett. b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino a un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a 3 mesi all’anno, con orario di lavoro settimanale fino a un massimo di 44 ore settimanali;

c assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;

d previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; una durata della prestazione non superiore alle 12 ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore;

e priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi di legge;

f tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello contrattuale.

L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico.

Servizio di reperibilità

Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità (reperibilità) i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità. E’ escluso il personale del ruolo amministrativo.

Non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 7 turni di pronta disponibilità al mese.

Il servizio è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa con limitazione ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

La pronta disponibilità ha la durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità di € 1,80 orari. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario o trova applicazione la banca ore.

Lavoro straordinario

E’ previsto un limite al lavoro straordinario di 180 ore annue, elevabile per non più del 5%, nel limite massimo di 250 ore annue.

I lavoratori non in banca ore possono optare per la fruizione di riposi compensativi, entro 4 mesi dalla effettuazione di straordinario.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni, da computare sulla quota oraria (1/156) della retribuzione base (per il personale che fruisce di riduzione di orario il divisore è 151):

Lavoro straordinario%
diurno15
notturno e festivo30
notturno festivo50

Lavoro notturno

Al dipendente che svolga l’orario ordinario tra le ore 22 e le ore 6 spetta una indennità nella misura di € 4,00 per ogni ora di servizio prestata.

Dal 1° gennaio 2023 è disapplicata l’indennità di € 2,74 di cui all’art. 86, comma 12, CCNL 21 maggio 2018.

Lavoro festivo

Per il servizio prestato in giorno festivo spetta un’indennità di € 2,55 orarie.

Dal 1° gennaio 2023 è disapplicata l’indennità di € 17,82 (o ridotta a € 8,91) di cui all’art. 86, comma 13, CCNL 21 maggio 2018.

In caso di attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, il dipendente può richiedere entro 30 giorni – ferma restando l’indennità di € 2,55 – un riposo compensativo oppure la corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario.

Banca ore

Confluiscono nella banca ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore e su sua richiesta, le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.

Le ore accantonate possono essere richieste dal lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni per straordinario, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

L’eventuale richiesta di pagamento deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.

Riposo settimanale

Il riposo settimanale coincide di norma con la domenica. Il numero dei riposi settimanali spettanti è fissato in 52 all’anno, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Ove non possa essere fruito di domenica, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

Festività

In aggiunta alle festività previste dalla legge è considerato festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il lavoratore presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Ferie

Per ciascun anno di servizio spettano i seguenti periodi di ferie:

– lavoratori con 3 anni di servizio: 32 giorni lavorativi (28 in caso di orario su 5 giorni);

– neo-assunti (primi 3 anni di servizio): 30 giorni lavorativi (26 in caso di orario su 5 giorni).

Durante il periodo feriale decorre la retribuzione normale, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le altre competenze che non siano corrisposte per 12 mensilità, nonché le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per l’erogazione delle quali è richiesta l’effettiva prestazione del servizio.

In aggiunta ai periodi di cui sopra sono previsti ulteriori 4 giorni di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla L. n. 937/1977.

In caso di inizio o cessazione del servizio in corso d’anno, la durata delle ferie è determinata in dodicesimi in proporzione ai mesi di lavoro prestato (a tal fine si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni).

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, spetta al lavoratore il rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato; compete altresì il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

Le ferie non godute a causa di indifferibili esigenze di servizio possono essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione. In caso di assenze per malattia o infortunio protratte per l’intero anno solare, il godimento delle ferie deve essere autorizzato in relazione alle esigenze di servizio anche oltre i termini di cui sopra.

Il periodo feriale è sospeso da malattie debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo a permessi.

Malattia

In caso di malattia i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si sommano le assenze verificatesi nel triennio precedente l’ultimo episodio morboso.

Può essere concesso un ulteriore periodo di 18 mesi di aspettativa non retribuita, non utile ai fini dell’anzianità di servizio.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione fissa mensile (escluso ogni compenso accessorio, comunque denominato):

Durata dell’assenza%
primi 9 mesi100
3 mesi successivi90
6 mesi successivi50

Nell’ambito dei primi 9 mesi, dall’11° giorno nel caso di malattie superiori a 10 giorni lavorativi oppure nel caso di ricovero ospedaliero e di convalescenza post ricovero (comprese le assenze dovute a day-hospital, a ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero), spetta il 100% della retribuzione individuale nonché il trattamento accessorio (esclusi i compensi per lavoro straordinario e a turni).

I trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati.

Nel caso delle gravi patologie indicate dal CCNL il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico.

Permessi

Al personale esposto in modo permanente al rischio radiologico, inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica, spettano 15 giorni consecutivi di riposo biologico (escludendo le ferie e le festività soppresse), da fruirsi in unica soluzione entro l’anno solare.

Il periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione nel corso dell’anno (i periodi superiori a 15 giorni sono considerati mese intero).

Contratto di somministrazione

Il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili professionali dell’area del personale di supporto ovvero per i profili professionali dell’area degli assistenti e dell’area dei professionisti della salute e funzionari addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi.

Lavoro a tempo parziale

Il rapporto part time non si applica al personale di elevata qualificazione.

Lavoro agile

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro stabilita mediante accordo tra le parti senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’azienda e in parte all’esterno, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale. L’Azienda individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile.

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito in tutti rapporti (a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o parziale).

L’accordo individuale è stipulato per iscritto e deve specificare la durata dell’accordo, le modalità di svolgimento della prestazione, con specifica indicazione dei giorni in sede e a distanza, le modalità di recesso, l’indicazione della fascia oraria di disconnessione, i tempi di riposo.

La prestazione è articolata in fasce di contattabilità (non superiore all’orario medio giornaliero) e di inoperabilità (che comprende le 11 ore di riposo consecutivo nonchè il periodo di lavoro notturno del giorno successivo).

Nelle giornate in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

Il termine di preavviso non può essere inferiore a 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso.

Decorrenza

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021.

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