CCNL Metalmeccanica Artigianato – Conflavoro PMI: le novità del rinnovo

CONFLAVORO PMI con FESICA CONFSAL ha rinnovato in data 10 gennaio 2024 il CCNL per gli addetti al settore metalmeccanico artigiano. 

Minimi tabellari

L’accordo stabilisce degli acconti su futuri aumenti contrattuali. 
Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.
Pertanto, in base agli acconti stabiliti dall’accordo, sono fissati i nuovi importi dei minimi tabellari.

Orario di lavoro multiperiodale

Prevista l’adozione di una articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi. 
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale. 
In appositi accordi aziendali verranno concordate le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui sopra, che è vincolante per tutti i lavoratori interessati.

Reperibilità

Per particolari servizi di pronta disponibilità, uno specifico accordo aziendale definirà le modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico e di rotazione; tale accordo dovrà comunque prevedere una indennità forfetaria minima (indicata nel CCNL), in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell’intervento.

Lavoro straordinario

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite maggiorazioni percentuali da computare sulla quota oraria della normale retribuzione.

Lavoro festivo

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi, saranno compensate con la maggiorazione della normale retribuzione indicata nel CCNL.

Flessibilità

In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, il CCNL stabilisce regole particolari che consentono di ripartire la durata normale dell’orario di lavoro, le ore eccedenti rispetto all’orario mensile e i relativi accantonamenti o recuperi, le maggiorazioni retributive per le ore non recuperate.
La flessibilità è vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
Una forma di flessibilità individuale analoga a quella suddetta potrà essere concordata tra l’azienda e le lavoratrici madri o i lavoratori padri.
L’istituto della flessibilità non si applica al personale direttivo, preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa, ai capi reparto o capi turno, ai manutentori, ai lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia e nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione.

Banca ore

Su base volontaria i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovino nella condizione di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, una quota delle ore accantonate nella banca ore.

Trasferta

Al lavoratore inviato in trasferta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto del datore di lavoro, spetta una diaria giornaliera determinata dalla contrattazione integrativa. 
In assenza di questa, l’azienda potrà disciplinare mediante regolamento interno l’importo della diaria giornaliera, che non potrà comunque essere inferiore all’importo giornaliero indicato nel CCNL. 
Nel caso di assenza di accordo di 2° livello e di regolamento interno, l’importo da corrispondere sarà pari all’importo giornaliero indicato nel CCNL.
Le spese di utilizzo di eventuali mezzi trasporto sono a carico dell’azienda.
La mancata accettazione della trasferta da parte del lavoratore senza valide motivazioni può comportare l’irrogazione del licenziamento disciplinare.

Malattia

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo differenziato e calcolato in base all’ultimo evento di malattia.

Assistenza integrativa

L’azienda che ometta il versamento del contributo mensile a Fondosani è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.

Apprendistato

All’istituto sono state apportate modifiche per quanto riguarda la durata massima dell’apprendistato professionalizzante, in base ai livelli.
La retribuzione dell’apprendista è determinata in misure percentuali della retribuzione del corrispondente livello di destinazione finale. 
Regole particolari disciplinano i casi di infortunio e le relative indennità.

Lavoro a tempo determinato

Al lavoro a termine sono state apportate modifiche per quanto riguarda la percentuale di lavoratori assunti a tempo determinato.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche indicate nel CCNL. 

Lavoro a tempo parziale

Le ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare.

Contratto di inserimento

Al contratto di inserimento sono state apportate modifiche per quanto riguarda la determinazione delle retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento durante i primi 24 mesi.

Decorrenza

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026. 

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