Asbestosi: istanze da presentare entro il 16 gennaio 2023.

L’INAIL, con la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022, si occupa del Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portualinei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.

L’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle ultime due annualità.

Destinatari del Fondo

Possono accedere al Fondo:

a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e

che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento

di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano

dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Domande per l’accesso al Fondo

Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023. Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione

giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020. Le domande per l’anno 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di ll’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dell’Istituto o tramite posta raccomandata.

Le Autorità di sistema portuale devono compilare il modulo Domanda Autorità di sistema portuale e il prospetto riepilogativo (all.3 e all.4) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it allegando copia autentica delle sentenze esecutive e/o dei verbali di conciliazione giudiziale.

Pagamento della prestazione a carico del Fondo

L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura

percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’ammontare dell’onere

finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.

L’impresa, entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa

dimostrazione tramite quietanza dell’avvenuto integrale pagamento a favore degli eredi.

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