Alluvioni in Toscana: riepilogo delle modalità di accesso alla CIG

Con riferimento agli eventi alluvionali che hanno interessato la Regione Toscana l’INPS, con il messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023, ricorda che, i datori di lavoro possono ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento. I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale e le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

Per quanto riguarda ’informativa sindacale è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

La relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

I datori di lavoro agricoli che sospendono l’attività a seguito degli eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

Destinatari delle predette integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro.

Ai fini della trasmissione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

I periodi di corresponsione del trattamento in argomento non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale di cui al citato articolo 8 della legge n. 457/1972 e che gli stessi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro.

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