Al “via” le domande per l’assegno unico universale.

L’INPS, con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, ha comunicato che a partire dal 1° gennaio 2022, risulta disponibile sul proprio portale la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che la domanda per beneficiare di tale assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda ed il mese di febbraio dell’anno successivo.

Requisiti dei beneficiari

L’assegno è riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, ed è subordinato al possesso, da parte del figlio maggiorenne, di almeno uno tra i requisiti di seguito riportati:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore ad € 8.000 annui;
  • registrazione come disoccupato ed in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

Misura e decorrenza dell’assegno

L’importo dell’assegno unico ed universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione verrà calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID, CIE e CNS;

– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) od il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità erogazione assegno

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno specificare, che il pagamento potrà essere effettuato in misura intera al genitore richiedente con la possibilità di fornire, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

Pertanto, il richiedente ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

  • “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente” (genitori coniugati o separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente);
  • “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
  •  “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
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