Lavoro sportivo: conversione in legge del D.L. n. 71/2024.

La Legge n. 106/2024, di conversione del decreto sport (D.L. n. 71/2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024, interviene in ambito sportivo con riguardo ai rimborsi in favore dei volontari ed alla qualificazione del reddito percepito.

Rimborso forfettario dei volontari

Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La novità più rilevante introdotta dalla disposizione correttiva riguarda la Riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività di volontariato in ambito sportivo. Pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, è possibile riconoscere loro rimborsi forfettari per le spese sostenute con riferimento alle attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, fino a 400 euro mensili.

Questa possibilità è concessa limitatamente ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

A tal fine l’associazione o società dilettantistica deve adottare preventivamente una delibera in cui si prevedono:

– le tipologie di spesa ammissibili;

– le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I nominativi dei volontari interessati con relativi importi percepiti devono essere comunicati tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell”associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara. La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL.

I rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.

Funzioni del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD ex D.Lgs. n. 39/2021) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. L’iscrizione al RAS è necessaria per la qualificazione dell’attività come sportiva dilettantistica e per l’accesso a particolari benefici e a contributi pubblici statali.

Nel Registro sono presenti diverse funzioni: l’associazione o società che ricorre a prestazioni sportive è tenuta a comunicare al RAS:

– i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo (art. 6, D.Lgs. n. 39/2021);

– per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo, l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL);

– i dati dei collaboratori che hanno percepito compensi eccedenti la soglia di 5.000 euro, quindi tenuti al versamento dei contributi previdenziali;

– I nominativi dei percipienti e l’importo corrisposto a titolo di rimborso spese forfetario (entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportive).

Semplificazioni per i pubblici dipendenti

Con riferimento alla previsione che consente ai dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo sino a 5.000 euro, senza necessità di autorizzazione ma previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza si dispone che l’importo della soglia è complessivo, non riferito al singolo incarico.

Per le prestazioni di lavoro oltre soglia che rimangono assoggettate al regime dell’autorizzazione per silenzio assenso le comunicazioni possono essere effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del rapporto se intervenuta precedentemente.

Qualificazione fiscale dei redditi sportivi

E’ abrogata la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive di lavoro autonomo, se conseguiti nell’esercizio di attività senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa (fiscalmente assimilate ai redditi da lavoro dipendente), sono fiscalmente inquadrati come:

1) reddito di lavoro autonomo, con ritenuta al 20%, se la prestazione è abituale;

2) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, se la prestazione è occasionale.

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