L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5186 del 16 luglio 2021, ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative circa i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sospesi in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, l’art. 8, comma 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali, fino a tutto il 30 giugno 2021 per le aziende del settore industriale che hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19. Si aggiunge, altresì che, gli ulteriori interventi normativi di cui al D.L. n. 73/2021 ed al D.L. n. 99/2021 hanno esteso, solo a determinate condizioni, il divieto di cui trattasi, e più precisamente:
- per le aziende tessili identificate secondo la classificazione Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, in virtù della possibilità di accedere all’ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, il divieto è previsto fino a tutto il 31 ottobre 2021;
- per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale per tutta la durata del trattamento e fino a tutto il 31 dicembre 2021.
Si intende oltremodo comunicare che, al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza dedicato (Modulo INL 20bis), scaricabile nella sezione modulistica del portale istituzionale.