Con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023, l’INPS llustra gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e si chiarisce, altresì, l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS.
I lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Aliquote contributive
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e, al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore).
A decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore).
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore.
Esposizione in Uniemens
A partire dal periodo di competenza luglio 2022, i datori di lavoro interessati devono provvedere a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori beneficiari delle prestazioni IMA, sia soci che non soci, con il codice “Tipo Lavoratore” di nuova istituzione “PI” avente il significato di “Lavoratore portuale a tempo indeterminato beneficiario di IMA”.
Per le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e “4A”, i lavoratori non beneficiari della prestazione IMA, devono essere esposti con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “00” se lavoratori soci o con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “30” se lavoratori non soci.