Nella circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, l’INPS interviene con riferimento all’indennità una tantum, prevista dal c.d. Decreto Alluvioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.
Soggetti beneficiari
Destinatari dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sono le seguenti categorie di lavoratori:
– Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in
formazione specialistica;
– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
– lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
– Collaboratori coordinati e continuativi
– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
– lavoratori autonomi e professionisti;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale INPS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
Artigiani.
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,
– pescatori autonomi
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano
per professione abituale
– lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la
gestione speciale ex Enpals.
Requisiti e misura dell’indennità
L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori che risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo disospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.
Presentazione della domanda
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito istituzionale.