L’INPS, con la circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, ha chiarito i criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che i cittadini britannici che risultano residenti nel territorio nazionale, alla data del 31 dicembre 2020, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione Europea, mantenendo i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale od al mantenimento delle prestazioni già in godimento.
Si intende inoltre specificare, che è riconosciuto il diritto alle seguenti prestazioni:
- prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
- assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
- prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).
Per completezza d’informazione, si ricorda, che a partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza un documento di soggiorno in formato digitale.