Le temperature estive, sempre più elevate e prolungate, stanno diventando una delle sfide più complesse per imprese, cantieri e aziende agricole. La gestione degli “eventi meteo” legati al caldo eccezionale non è più una questione marginale, ma un elemento cruciale per la continuità operativa e la tutela della salute dei lavoratori.
In questo articolo, approfondiremo le più recenti disposizioni normative e operative, riprendendo quanto già anticipato nella nostra CIRCOLARE N. 6/2025 – Ordinanza n. 1 della Regione Campania per CIGO elevate temperature e fornendo indicazioni pratiche per affrontare al meglio questa stagione.
Un quadro normativo in costante evoluzione
Il punto di riferimento in quest’ambito rimane il D.M. 95442/2016, il cui articolo 6 definisce chiaramente gli “eventi meteo” come sospensioni o riduzioni dell’attività dovute a condizioni climatiche avverse. È fondamentale che l’azienda documenti in modo puntuale l’evento, la fase lavorativa interessata e le relative conseguenze nella relazione tecnica.
La Circolare INPS 139/2016 ha ulteriormente specificato che temperature “eccezionalmente elevate” (generalmente oltre i 35 °C) costituiscono una causa sufficiente per l’intervento della CIGO.
Dal 2023, l’INPS ha continuato a fornire chiarimenti essenziali. Il Messaggio 2729/2023 ha ribadito la soglia dei 35 °C, ma ha introdotto un’importante novità: la possibilità di considerare la temperatura percepita (o indice di calore) quando l’umidità eleva significativamente il disagio termico. Successivamente, il Messaggio 2736/2024 ha riepilogato la documentazione necessaria e i criteri di controllo sulla congruità dei dati meteorologici.
Anche a livello territoriale, si registra un’accelerazione normativa. L’Ordinanza n. 1 del 18 giugno 2025 della Regione Campania rappresenta un esempio significativo, avendo vietato le lavorazioni all’aperto nei settori agricolo, edile e affini, tra le 12:30 e le 16:00, dal 18 giugno al 31 agosto, ogni volta che la mappa Worklimate segnala un rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole.
Provvedimenti simili sono stati annunciati o già adottati in altre regioni, confermando un trend normativo che impone alle aziende una maggiore attenzione e proattività.
Quando la temperatura giustifica la CIGO: i fattori da considerare
Secondo le indicazioni dell’INPS, il diritto alla CIGO scatta, di norma, al superamento dei 35 °C reali. Tuttavia, la normativa è flessibile e consente l’accesso all’ammortizzatore sociale anche con valori inferiori, qualora la temperatura percepita sia significativamente più alta. Fattori come l’umidità elevata, l’irraggiamento solare diretto e l’intensità dello sforzo fisico richiesto dalla lavorazione possono rendere il calore insopportabile anche a temperature inferiori ai 35 °C.
È fondamentale considerare anche la tipologia di lavorazione. Attività che si svolgono in ambienti non schermabili dal sole (es. cantieri a cielo aperto) o che prevedono l’impiego di materiali sensibili al calore (es. conglomerato bituminoso, cemento, asfalto) possono giustificare l’integrazione salariale già in presenza di temperature intorno ai 32–33 °C.
Vanno considerate anche le lavorazioni che impongono DPI pesanti (tute ignifughe, maschere a cartuccia): qui l’abbigliamento stesso ostacola la dispersione del calore, così che si possono superare i limiti di tolleranza.
Tutti questi casi rientrano nell’elenco esemplificativo di “luoghi non proteggibili dal sole” o di “materiali che non sopportano il forte calore” citato dall’INPS .
In ogni caso, l’azienda è tenuta a dimostrare in modo inequivocabile:
- Il dato meteorologico: è indispensabile allegare il bollettino meteorologico ufficiale o, preferibilmente, uno screenshot della mappa Worklimate, che offre previsioni dettagliate in quattro fasce orarie e mantiene uno storico consultabile.
- L’incidenza del caldo sulla fase produttiva: occorre descrivere come le alte temperature abbiano impedito o gravemente ostacolato la prosecuzione delle attività lavorative.
- L’impossibilità di soluzioni organizzative alternative: l’azienda deve attestare di aver valutato e scartato tutte le possibili soluzioni alternative per evitare la sospensione, come la riorganizzazione dei turni, lo spostamento delle attività nelle fasce orarie più fresche o l’impiego di tecnologie meno sensibili al calore.
Documentazione e tempistiche: come evitare errori
La domanda di CIGO deve essere trasmessa entro 15 giorni dall’inizio della sospensione. Alla relazione tecnica, è indispensabile allegare l’attestazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) che confermi l’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa a causa delle condizioni climatiche avverse. In assenza dell’RSPP, è ammessa un’autocertificazione firmata dal datore di lavoro, con l’obbligo di detenere in azienda la relativa attestazione.
L’INPS ha facoltà di richiedere integrazioni documentali. È cruciale rispondere a tali richieste entro i successivi 15 giorni, pena il rigetto dell’istanza.
Per una gestione ottimale e per prevenire contestazioni, una buona prassi è archiviare quotidianamente gli screenshot Worklimate relativi alle ore 12:00 e 16:00, corredandoli di brevi note sulle attività effettivamente programmate e su eventuali difficoltà riscontrate. Questa documentazione sarà fondamentale in caso di verifiche ispettive.
Sicurezza sul lavoro e ispezioni estive
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha intensificato i controlli mirati, in particolare nei cantieri edili, agricoli e florovivaistici. Gli ispettori verificheranno con attenzione la presenza del rischio da calore nei:
– documenti di valutazione dei rischi (DVR),
– piani di sicurezza e coordinamento (PSC),
– piani operativi di sicurezza (POS).
Sarà inoltre verificata l’adozione di misure concrete di prevenzione e protezione, quali:
- Turnazioni e orari flessibili: programmazione delle lavorazioni più pesanti nelle ore meno calde.
- Aree d’ombra e ripari: disponibilità di zone protette dal sole per le pause e per le attività meno urgenti.
- Idratazione costante: fornitura di acqua fresca e bevande idratanti.
- DPI traspiranti e adeguati: abbigliamento leggero e traspirante, cappelli a tesa larga.
- Formazione e informazione: sensibilizzazione dei lavoratori sui rischi legati al calore e sulle misure di prevenzione da adottare.
L’assenza o l’inadeguatezza di tali elementi può comportare gravi conseguenze, tra cui:
- La sospensione dei lavori o dei singoli lavoratori esposti a rischio.
- L’emissione di verbali di prescrizione per il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) e per il datore di lavoro, qualora PSC o POS non abbiano adeguatamente affrontato il microclima.
CIGO linee di azione per le imprese
Le ondate di calore impongono alle imprese un cambiamento di mentalità: non è più sufficiente sospendere le lavorazioni, ma è essenziale pianificare la prevenzione e documentare ogni scelta. Un solo passaggio formale mancante può trasformare un legittimo diritto alla CIGO in un diniego o, peggio, in una sanzione in materia di sicurezza sul lavoro.
Lo Studio Esterino Cafasso è al vostro fianco per supportarvi in questo scenario complesso. Offriamo consulenza specializzata per affiancarvi in ogni fase: dalla prevenzione alla gestione degli ammortizzatori sociali, per garantire la conformità normativa e la tutela della vostra attività e dei vostri lavoratori.