L’INPS, nel messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, interviene riguardo la proroga, per gli anni 2020, 2021 e 2022, in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro in caso di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, negli anni 2019, 2020 e 2021, e dal pagamento del contributo.
L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS.
Gestione domande di esonero
Ai fini della fruizione degli esoneri previsti I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), – una domanda di ammissione all’esonero.
Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” deve essere assegnato:
– con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
– dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.
Domande di liquidazione delle quote di TFR
Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)”.