08 Ott Versamenti al 30 ottobre, fondo perduto e ammortamenti: le novita’ del Decreto Agosto.
Nel corso dell’iter per la conversione in legge del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), sono state inserite nuove disposizioni in campo fiscale. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazioni di sanzioni ed interessi. Resta ferma la facoltà di avvalersi della norma generale sulla sospensione dei versamenti che, in base alle modifiche introdotte a partire dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020) fino al Decreto Agosto (art.97 del D.L. 104/2020), prevede la possibilità di far slittare il 50% dei già citati versamenti fino a tutto il 16 gennaio 2021, con una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili.
Si aggiunge altresì che, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata sarà imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando, quindi, per tale quota, il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, come conseguenza della crisi epidemiologica da COVID-19, può essere estesa agli esercizi successivi con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, si intende oltremodo comunicare che, i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dallo stato emergenziale, hanno ancora la possibilità di presentare la domanda per il contributo a fondo perduto entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
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