Una tantum spettacolo, stagionali e parasubordinati: ulteriori indicazioni operative.

L’INPS, nel messaggio n. 1389 del 2023, torna ad occuparsi dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro spettante ai lavoratori:

– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;

– stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

– iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul portale istituzionale nella sezione Strumenti – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. L’Istituto fornisce dunque le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte.

Istanza di riesame

Il termine non perentorio per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dal 14 aprile 2023 o dalla conoscenza della reiezione, se successive.

il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca

Il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, spetta in presenza dei seguenti requisiti:

– contratti attivi alla data del 18 maggio 2022;

– non titolarità, alla medesima data del 18 maggio, di trattamenti pensionistici;

– reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

Nella platea dei beneficiari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

I lavoratori interessati devono possedere i seguenti requisiti:

– avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più

rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Si

precisa che il requisito delle 50 giornate è soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga

raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo

determinato e intermittenti, riferite sia al settore agricolo che non agricolo e che, in caso di

cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento

del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita;

– un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a

20.000 euro.

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

E’ previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Ai fini dell’accesso all’indennità in commento, detti lavoratori, nell’anno 2021, devono avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e devono fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superior a 20.000 euro.

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