Una tantum part time ciclico: riesame e precisazioni sui requisiti

Con il messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024, l’INPS interviene in merito all’indennità una tantum spettante ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti.

L’Istituto, in particolare, fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Richiesta di riesame

L’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”, inserendo una motivazione e inviando contenstualmente la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

In caso di reiezione conseguente a una mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.

Per quanto riguarda il requisite di non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico – né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione delle domande delle indennità una tantum in oggetto – sia titolare della prestazione NASpI e questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

Inoltre, ai fini dell’accesso alle indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

Precisazioni sui requisiti

Nel messaggio l’INPS specifica che, in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.

Tutti i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico – rispettivamente per l’anno 2021 e per l’anno 2022 -con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno

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