24 Gen Una tantum autonomi: ipotesi di riesame e modalità.
Con il messaggio n. 317 del 2023 l’INPS riconosce un’indennità una tantum pari a 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che non abbiano fruito dell’indennità e abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
L’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli aventi diritto abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame
Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile. L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. Dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).
b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022. L’Istituto precisa che in sede di istanza di riesame, qualora la domanda sia stata respinta per assenza del requisito di cui alla presente lettera b), è sufficiente presentare un’autocertificazione.
c) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022. Il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Pertanto, i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere allo stesso solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva.
Il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.
f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
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