Una tantum 200 euro, avviata la procedura Inps per la gestione delle posizioni residuali.

Via libera dell’Inps all’aggiornamento della procedura per l’erogazione dell’indennità una tantum 200 euro, per la gestione delle posizioni residuali che non è stato possibile elaborare a livello centrale.

Ne ha dato notizia l’Istituto con messaggio 3718 del 12 ottobre 2022, in cui ricorda che con l circolare 73/2022 sono state fornite istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i pensionati prevista dall’articolo 32 del Dl 50/2022, convertito con modificazioni in legge 91/2022.

Ora, come detto, vengono fornite istruzioni relative all’aggiornamento della procedura per la gestione delle posizioni che non è stato possibile elaborare centralmente.

Per l’elaborazione massiva centralizzata finalizzata all’erogazione in via provvisoria dell’indennità in esame sono stati utilizzati i seguenti redditi per individuare il reddito 2021: redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d’imposta 2021) emesse dall’Inps; redditi da flussi UniEmens; redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all’iscrizione in Gestione separata; redditi dichiarati dai pensionati per l’anno 2021, noti all’Istituto ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento.

Per gli assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata, è stato considerato l’importo lordo da

assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.

La procedura “indennità decreti aiuti” è stata implementata con la possibilità di inserire manualmente il reddito rilevante ai fini dell’erogazione della prestazione; tale reddito sostituisce quelli presenti in procedura, con eccezione dei redditi derivanti da Certificazione Unica emessa dall’Inps.

Il reddito inserito manualmente si somma a quello eventualmente riportato nella sezione “Certificazione Unica 2022”.

In ogni caso, prima di operare l’intervento, le sedi periferiche vengono invitate ad acquisire dall’interessato o da altre banche dati disponibili ogni utile documentazione comprovante il possesso di un reddito diverso da quello elaborato dalla procedura.

Viene ricordato che, il comma 1 dell’articolo 32 prevede quale condizione per il riconoscimento dell’indennità il possesso di un «reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35mila euro».

Per la valutazione dei redditi, bisogna considerare tutti i redditi assoggettabili a Irpef ed imposte sostitutive (come, ad esempio, i redditi da locazione assoggettati alla cosiddetta “cedolare secca”) con la sola eccezione dei redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) e del reddito della casa di abitazione. Sono esclusi dalla valutazione del reddito anche gli arretrati soggetti a tassazione separata (ad esempio, trattamento di fine rapporto, buonuscita, arretrati da lavoro riferiti ad anni precedenti).

La posizione oggetto di inserimento manuale dei redditi viene posta in stato di rielaborazione per essere ricalcolata centralmente.

L’inserimento, viene precisato, è strettamente limitato ai casi in cui non sia possibile gestire altrimenti la posizione.

Verrà rilasciata a breve l’ulteriore implementazione della procedura in argomento, che consentirà l’inserimento della rinuncia all’indennità una tantum pervenute da parte del cittadino.

Le posizioni oggetto di inserimento manuale dei redditi saranno rielaborate con cadenza per il pagamento con il primo cedolino utile; con elaborazione centralizzata, sarà, altresì, disposto il pagamento, con valuta 1° novembre 2022, dell’indennità per le prestazioni aventi decorrenza 1° luglio 2022, nonché di quelle collegate a pensioni che non risultavano in pagamento nella mensilità di luglio 2022.

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